Art. 43 (Accordo)

[1]Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali

[2]1. Fino a prova del contrario la responsabilita' spetta all'Amministrazione postale la quale avendo ricevuto il pacco senza formulare osservazioni ed essendo in possesso di tutti i mezzi regolamentari di inchiesta non e' in grado di effettuare ne' il, recapito al destinatario, ne' se del caso, una regolare riscossione presso un'altra Amministrazione.

[3]2. Una Amministrazione intermedia o di destinazione e', fino a prova del contrario e sotto riserva del paragrafo 4, liberata da ogni responsabilita':

  • a)se ha osservato le disposizioni relative alla verifica dei pieghi e dei pacchi ed- alla constatazione delle irregolarita':
  • b)se puo' dimostrare che e' stata adita del reclamo solo dopo la distruzione dei documenti di servizio relativi al pacco ricercato, il termine di custodia regolamentare essendo scaduto: questa riserva non pregiudica i diritti del richiedente.

[4]3. Se la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate nel servizio di un'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione del paese che percepisce le spese del trasporto secondo l'articolo 33, paragrafo 1 della Convenzione e' tenuta sotto riserva dell'articolo primo, paragrafo 6 della Convenzione e del paragrafo 7 del presente articolo, a rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennita' nonche' le tasse ed i diritti pagati al mittente. Spetta ad essa ricuperare questi importi presso l'impresa di trasporto aereo responsabile. Se, in virtu' dell'articolo 88, paragrafo 2, della Convenzione, l'Amministrazione di origine paga le spese di trasporto direttamente alla societa' aerea, essa stessa deve chiedere il rimborso di tali importi alla societa'.

[5]4. Se la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate durante il trasporto, senza che sia possibile stabilire su quale territorio o nel servizio di quale paese il fatto e avvenuto, le Amministrazioni in causa prendono a carico i danni in parti uguali; tuttavia, se si tratta di un pacco ordinario e l'importo dell'indennita' non supera l'importo stabilito all'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), per un pacco fino a 5 kg, questa somma e' a carico in parti uguali, delle Amministrazioni di origine e di destinazione, ad esclusione delle Amministrazioni intermedie. Se la manomissione o l'avaria sono state constatate nel paese di destinazione, o in caso di rinvio al mittente nel paese dove quest'ultimo ha il suo domicilio, incombe all'Amministrazione di questo paese di provare:

  • a)che ne' l'imballaggio ne la chiusura del pacco riportavano tracce apparenti di manomissione o di avaria;
  • b)che, in caso di pacchi con valore dichiarato, il peso accertato all'atto del deposito non e' variato;
  • c)che per i pacchi trasmessi in contenitori chiusi, essi erano intatti come pure la loro chiusura.

[6]Se una tale prova e stata fornita dall'Amministrazione di destinazione o se del caso, dall'Amministrazione del paese dove e' domiciliato il mittente, nessuna altra Amministrazione in causa puo' declinare la sua parte di responsabilita' invocando la circostanza di aver consegnato il pacco senza che la successiva Amministrazione abbia formulato obiezioni.

[7]5. Nel caso di invii inoltrati in grande quantita', in attuazione dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, nessuna delle Amministrazioni in causa puo', allo scopo di declinare la sua parte di responsabilita',obiettare che il numero di pacchi riscontrati nel piego differisce da quello riportato sul foglio di via.

[8]6. Sempre in materia di inoltro globale, le Amministrazioni interessate possono intendersi affinche' la responsabilita' sia condivisa in caso di perdita, di manomissione o di avaria di alcune categorie di pacchi determinate di comune accordo.

[9]7. Per quanto concerne i colli con valore dichiarato, la responsabilita' di una Amministrazione nei confronti delle altre Amministrazioni non e' in alcun modo impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore da essa approvata.

[10]8. Se un pacco e stato perso, manomesso o avariato in circostanze di forza maggiore l'Amministrazione nella cui competenza territoriale o nei cui servizi la perdita, la manomissione o l'avaria hanno avuto luogo e' responsabile nei confronti dell'Amministrazione di origine solo se le due Amministrazioni si sono assunte i rischi derivanti da casi di forza maggiore.

[11]9. Se la perdita, la manomissione o l'avaria di un pacco con valore dichiarato si sono verificate sul territorio o nel servizio di una Amministrazione intermediaria che non accetta pacchi con valore dichiarato o che ha approvato una dichiarazione massima di valore inferiore all'importo della perdita, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermediaria ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo e dell'articolo primo, paragrafo 6 della Convenzione.

[12]10. La regola prevista al paragrafo 9 e' altresi' applicata in caso di trasporto marittimo o aereo se la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate nel servizio di un'Amministrazione dipendente da un paese contraente che non accetta la responsabilita' prevista per i colli con valore dichiarato (articolo 41, paragrafo 2, numero 4).

[13]11. I diritti doganali e altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della manomissione o dell'avaria.

[14]12. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennita' subentra, fino a concorrenza dell'importo di tale indennita', nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario sia contro il mittente o contro terzi.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art43 · fonte del testo