Art. 53
[1]Lettere con valore dichiarato. Dichiarazione di valore
[2]1. L'importo della dichiarazione e in linea di massima illimitato.
[3]2. Ciascuna Amministrazione puo' tuttavia limitare la dichiarazione di valore, per cio' che la concerne, ad un importo che non puo' essere inferiore a 3266,91 DTS o a un importo almeno uguale a quello adottato nel suo servizio interno se e inferiore a 3266,91 DTS.
[4]3. Nei rapporti tra paesi che hanno adottato massimi diversi, il limite inferiore deve essere osservato da entrambe le parti.
[5]4. La dichiarazione di valore non puo' superare il valore reale del contenuto dell'invio ma e consentito dichiarare una parte solo del loro valore: l'importo della dichiarazione delle carte che costituiscono un valore a causa delle loro spese di formazione non puo' sostituire le eventuali spese per il rimpiazzo di questi documenti in caso di perdita.
[6]5. Ogni dichiarazione fraudolenta avente un valore superiore al valore reale del contenuto di un invio e' passibile di procedimenti giudiziari previsti dalla legislazione del paese di origine.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
