Art. 49 (Accordo)
[1]Quota marittima
[2]1. Ciascuno dei paesi i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi e' autorizzato a chiedere le quote marittime di cui alla tabella al paragrafo 2. Tali quote sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio.
[3]2. Per ciascun servizio marittimo utilizzato, la quota marittima calcolata in conformita' con le indicazioni della tabella seguente:
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]In caso di attribuzione delle quote in conformita' all'articolo 54, paragrafo 3, sono raccomandati i seguenti tassi indicativi:
[6]Parte di provvedimento in formato grafico
[7]3. Se del caso, i livelli di distanza che servono a determinare l'importo della quota marittima da applicare tra due paesi sono calcolati in base ad una distanza media ponderata, determinata in funzione del tonnellaggio dei pieghi trasportati tra i rispettivi porti dei due paesi.
[8]4. Il trasporto marittimo tra due porti di uno stesso paese non puo' essere oggetto di esazione della quota prevista al paragrafo 2 se l'Amministrazione di questo paese riceve gia', per gli stessi pacchi, la retribuzione relativa al trasporto territoriale.
[9]5. Trattandosi di pacchi aerei, la quota marittima delle Amministrazioni o dei servizi intermedi e' applicabile solo se il pacco utilizza un trasporto marittimo intermedio; ogni servizio marittimo fornito dal paese di origine o di destinazione e' considerato a tal fine come servizio intermediario.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
