Art. 49 (Accordo)

[1]Quota marittima

[2]1. Ciascuno dei paesi i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi e' autorizzato a chiedere le quote marittime di cui alla tabella al paragrafo 2. Tali quote sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio.

[3]2. Per ciascun servizio marittimo utilizzato, la quota marittima calcolata in conformita' con le indicazioni della tabella seguente:

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

[5]In caso di attribuzione delle quote in conformita' all'articolo 54, paragrafo 3, sono raccomandati i seguenti tassi indicativi:

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

[7]3. Se del caso, i livelli di distanza che servono a determinare l'importo della quota marittima da applicare tra due paesi sono calcolati in base ad una distanza media ponderata, determinata in funzione del tonnellaggio dei pieghi trasportati tra i rispettivi porti dei due paesi.

[8]4. Il trasporto marittimo tra due porti di uno stesso paese non puo' essere oggetto di esazione della quota prevista al paragrafo 2 se l'Amministrazione di questo paese riceve gia', per gli stessi pacchi, la retribuzione relativa al trasporto territoriale.

[9]5. Trattandosi di pacchi aerei, la quota marittima delle Amministrazioni o dei servizi intermedi e' applicabile solo se il pacco utilizza un trasporto marittimo intermedio; ogni servizio marittimo fornito dal paese di origine o di destinazione e' considerato a tal fine come servizio intermediario.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art49 · fonte del testo