Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Diritti e compensi spettanti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro
Decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76
- Aggiornato al
- 28 luglio 1951
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 7
Titolo I — Amministrazione delle imposte dirette e del catasto e dei servizi tecnici erarialiartt. 1-5
- Art. 1I titoli I, II e V della tabella A, ed i titoli I, II e III della tabella C, annesse al…
- Art. 2La sezione centrale per la formazione e per la conservazione dello "Schedario generale…
- Art. 3Le visure, le copie, i certificati e gli estratti indicati nel titolo VI della tabella…
- Art. 4La Sezione centrale per la formazione e per la conservazione dello "Schedario generale…
- Art. 5Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11…
Titolo II — Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affariartt. 6-8
Titolo III — Amministrazione delle dogane e delle imposte indiretteartt. 9-12
- Art. 9Alle tabelle annesse al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio…
- Art. 10I diritti di cui ai titoli I e III dell'allegata tabella E sono liquidati e riscossi sui…
- Art. 11La ripartizione dei proventi fra il personale delle Dogane, delle imposte di…
- Art. 12Al personale di cui al precedente articolo sono estese le disposizioni di cui agli…
Titolo IV — Disposizioni specialiart. 13
Titolo V — Ministero del tesoro, Corte dei conti ed uffici dipendentiartt. 14-19
- Art. 14La tabella D annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio…
- Art. 15Per le somme riscosse in relazione alla tabella F di cui al precedente articolo e'…
- Art. 16Sul totale dei diritti di cui alla, tabella F e' prelevata alla fine di ciascun bimestre…
- Art. 17La ripartizione della somma di cui all'ultimo comma del precedente articolo e' effettuata…
- Art. 18senza rubricaabrogato
- Art. 19senza rubricaabrogato
Titolo VI — Disposizioni finali e comuniartt. 20-26
- Art. 20Il sesto comma dell'art. 13 ha effetto dal 1 giugno 1947.
- Art. 21La ripartizione dei diritti riscossi fino al 31 dicembre 1947 in base all'art. 22 del…
- Art. 22Con decreto del Ministro per le finanze sara' stabilita la, quota dei diritti da…
- Art. 23Il personale di Amministrazioni diverse da quelle delle finanze e del tesoro distaccato…
- Art. 24Ad eccezione del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali per il quale si…
- Art. 25Il personale addetto agli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e da quello del…
- Art. 26Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
