La Sezione centrale per la formazione e per la conservazione dello "Schedario generale dei titoli azionari" e' tenuta a rilasciare ricevuta ai richiedenti dei diritti riscossi a norma del titolo VI della tabella, allegato A, annotandone l'importo in apposito registro. L'ammontare dei diritti deve essere versato mensilmente sul conto corrente postale di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672.
Testo vigente dal 28 febbraio 1948
