Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e' sostituito dal seguente: "Il diritto di riscontro sulle quietanze indicato al titolo V della tabella prevista dall'art. 1 e' riscosso dagli esattori e l'ammontare di esso, afferente a tutti i tributi pagati fino all'ultimo giorno di ciascun mese pari, e' versato non oltre il giorno 8 del mese successivo sullo stesso conto corrente postale, al quale affiniscono i compensi disposti dal decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378 e dal presente decreto".
Testo vigente dal 28 febbraio 1948
