Il personale di Amministrazioni diverse da quelle delle finanze e del tesoro distaccato presso gli Uffici finanziari e del tesoro puo' essere ammesso, caso per caso, con valutazione della posizione individuale, alla ripartizione dei diritti di cui al presente decreto e sempreche' non partecipi ad analoghi compensi presso l'Amministrazione della quale organicamente fa parte.

Testo vigente dal 28 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76~art23 · fonte del testo