Il personale di Amministrazioni diverse da quelle delle finanze e del tesoro distaccato presso gli Uffici finanziari e del tesoro puo' essere ammesso, caso per caso, con valutazione della posizione individuale, alla ripartizione dei diritti di cui al presente decreto e sempreche' non partecipi ad analoghi compensi presso l'Amministrazione della quale organicamente fa parte.
Testo vigente dal 28 febbraio 1948
