Con decreto del Ministro per le finanze sara' stabilita la, quota dei diritti da devolversi - in misura non inferiore ad un quarto - a favore del personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 1947, sul fondo costituito a norma del primo e quarto comma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.
Testo vigente dal 28 febbraio 1948
