Con decreto del Ministro per le finanze sara' stabilita la, quota dei diritti da devolversi - in misura non inferiore ad un quarto - a favore del personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 1947, sul fondo costituito a norma del primo e quarto comma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.

Testo vigente dal 28 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76~art22 · fonte del testo