Articolo soppresso dalla l. 17 luglio 1951, n.575.
Abrogato dal 28 luglio 1951
Articolo soppresso dalla l. 17 luglio 1951, n.575.
Abrogato dal 28 luglio 1951
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1948 al 28 luglio 1951. 28 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La quota prelevata in base al primo comma dell'art. 16 per il personale dell'Amministrazione del tesoro sara' ripartita con criteri perequativi con decreto del Ministro per il tesoroaggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 LUGLIO 1951, N.575.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 17 luglio 1951, n.575
La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76~art18 · fonte del testo
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