Alle tabelle annesse al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e' aggiunta la tabella E allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze. Gli Uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono autorizzati a percepire i diritti indicati nella tabella E di cui al precedente comma. Per la riscossione dei diritti suddetti valgono le disposizioni stabilite dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424, per i diritti doganali.
Testo vigente dal 28 febbraio 1948
