Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((Ai soli effetti della determinazione dei bimestri di cui al primo comma dell'art. 13 ed al primo comma dell'art. 16 e' stabilita, la decorrenza del 1 gennaio 1948)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 luglio 1951, n.575

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La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."

Testo vigente dal 28 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1948 al 28 luglio 1951. 5 parole tolte, 1 parola aggiunta.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ai soli effetti della determinazione dei bimestri di cui al primo comma dell'art. 13 tolto: e dei trimestri di cui aggiunto: ed al primo comma dell'art. 16 e' stabilitaaggiunto: , la decorrenza del 1 gennaio 1948.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 luglio 1951, n.575

    La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76~art26 · fonte del testo