((La ripartizione della somma di cui all'ultimo comma del precedente articolo e' effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 luglio 1951, n.575

2

La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."

Testo vigente dal 28 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1948 al 28 luglio 1951. 135 parole tolte, 32 parole aggiunte in 3 capoversi.

La ripartizione tolto: delle somme aggiunto: della somma di cui all'ultimo comma del precedente articolo e' effettuata tolto: attribuendo a ciascun impiegato il punteggio seguente in relazione al proprio grado:

tolto: grado 5°.......................... punti 130 grado 6°.......................... punti 120 grado 7° e 8°..................... punti 110 grado 9°, 10° e 11°............... punti 100 grado 12° e 13°................... punti 95 giornalieri ed avventizi: prima e seconda categoria......... punti 90 terza e quarta categoria.......... punti 85

tolto: Agli impiegati titolari o incaricati della reggenza di un ufficio provinciale del Tesoro compete la maggiorazione di 5 punti. La quota spettante a ciascun Impiegato e' stabilita dividendo il fondo per il totale dei punti risultante dal prodotto del punteggio assegnato a ciascun impiegato per il numero degli impiegati appartenenti al relativo grado o categoria. Ottenuta, in tal modo, la percentuale unitaria, essa si moltiplichera' per il numero del punti spettanti a ciascun impiegato determinando cosi' la quota spettante aggiunto: con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 luglio 1951, n.575

    La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76~art17 · fonte del testo