((Sul totale dei diritti di cui alla, tabella F e' prelevata alla fine di ciascun bimestre una quota dell'1 per cento da accantonare in apposito fondo per concessione di sussidi immediati - in base a criteri da stabilirsi con decreti del Ministro per il tesoro - nei casi di morte dell'impiegato di ruolo o non di ruolo, nonche' dei salariati (o del pensionato che abbia appartenuto) comunque in servizio presso le amministrazioni di cui al titolo V della presente legge, o di morte del coniuge o di congiunti di primo grado, discendenti o ascendenti a suo carico, anche se non conviventi. La rimanente somma e' ripartita fra tutto il personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, la Corte dei conti e rispettivi uffici dipendenti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, nonche' al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza ed al personale che fruisce del trattamento economico dei magistrati)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 luglio 1951, n.575

2

La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."

Testo vigente dal 28 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1948 al 28 luglio 1951. 181 parole tolte, 113 parole aggiunte.

Sul totale tolto: del aggiunto: dei diritti di cui alla tolto: tabella F riscossiaggiunto: , tabella F e' prelevata alla fine di ciascun tolto: trimestre, e' prelevata l'aliquota del 5% a favore del personale dell'Amministrazione in servizio presso le Direzioni generali del Tesoro, della Cassa depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza, del Debito pubblico, delle Pensioni di guerra e delle rispettive ragionerie centrali. Altra quota del 5% e' prelevata e accantonata aggiunto: bimestre una quota dell'1 per cento da accantonare in apposito fondo per tolto: concessioni aggiunto: concessione di sussidi immediati - in base a criteri da stabilirsi con tolto: decreto del Ministero del aggiunto: decreti del Ministro per il tesoro - nei casi di morte dell'impiegato tolto: che appartenga aggiunto: di ruolo o non di ruolo, nonche' dei salariati (o del pensionato che abbia appartenuto) tolto: ai ruoli del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Zecca, aggiunto: comunque in servizio presso le amministrazioni di cui al titolo V della presente legge, o di morte del coniuge o di congiunti di primo grado, discendenti o ascendentitolto: , a suo caricotolto: . Uguale quota del 5% e' prelevata, a favore del personale delle Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria), da ripartirsi, a cura del Ministero delle finanze, con i medesimi criteri indicati dal primo comma dell'art. 13.aggiunto: , anche se non conviventi. La rimanente somma e' ripartita fra tolto: il personale dei ruoli degli Uffici provinciali del Tesoro e degli Uffici di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Zecca aggiunto: tutto il personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, la Corte dei conti e rispettivi uffici dipendenti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso tolto: i detti uffici, nonche' tra il personale non di ruolo in servizio presso gli uffici stessi e il personale appartenente al corpo ispettivo per i servizi di tesoreria aggiunto: l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, nonche' al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza ed al personale che fruisce del trattamento economico dei magistrati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 luglio 1951, n.575

    La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76~art16 · fonte del testo