((L'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e' sostituito dal seguente: "Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella A), dagli uffici del registro (tabella B), dagli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella C), dagli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella E), e' prelevata l'aliquota del 7 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 16 (ultimo comma), 17, 19. A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la direzione generale delle imposte dirette, presso la direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette e' dovuta una quota del 5 per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle A, B, E, riscossi dai corrispondenti uffici provinciali. A favore del personale in servizio presso la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e' dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli uffici provinciali da questa dipendenti (tabella C), una quota in ragione del 10 per cento. Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del catasto e dei servizi tecnici erariali, della dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze - tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entita' numerica del personale di ciascuna direzione generale - dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 per cento. Il Ministro per le finanze dispone, inoltre, il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria). Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi, viene ripartito, con i medesimi criteri di cui al primo comma, fra il personale delle direzioni generali ed uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti, con una quota non superiore ai due terzi, e quello della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze con una quota non inferiore ad un terzo. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelevamento e di riparto di cui ai precedenti commi, ed a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione. La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche sulla quota di cui al comma terzo dell'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 luglio 1951, n.575

2

La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."

Testo vigente dal 28 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1948 al 28 luglio 1951. 96 parole tolte, 124 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e' sostituito dal seguente: "Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli tolto: Uffici aggiunto: uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella A), dagli tolto: Uffici aggiunto: uffici del registro (tabella B), dagli tolto: Uffici aggiunto: uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella C), dagli tolto: Uffici aggiunto: uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei tolto: Laboratori aggiunto: laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella E)aggiunto: , e' prelevata l'aliquota del 7tolto: % aggiunto: per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi … i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 16tolto: , (ultimo comma), 17, 19tolto: ". "aggiunto: . A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la tolto: Direzione aggiunto: direzione generale delle imposte dirette, presso la tolto: Direzione aggiunto: direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la tolto: Direzione aggiunto: direzione generale delle dogane ed imposte indirettetolto: , e' dovuta una quota del 5tolto: % aggiunto: per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle A, B, E, riscossi dai corrispondenti tolto: Uffici provinciali". " aggiunto: uffici provinciali. A favore del personale in servizio presso la tolto: Direzione aggiunto: direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e' dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli tolto: Uffici aggiunto: uffici provinciali da questa dipendenti (tabella C), una quota in ragione del 10tolto: %". " aggiunto: per cento. Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le tolto: Direzioni aggiunto: direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del tolto: Catasto aggiunto: catasto e dei servizi tecnici erariali, tolto: delle Dogane aggiunto: della dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze - tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entita' numerica del personale di ciascuna tolto: Direzione aggiunto: direzione generale - dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50tolto: %". " aggiunto: per cento. Il Ministro per le finanze dispone tolto: inoltreaggiunto: , inoltre, il prelevamento di una parte in ragione del 10tolto: % aggiunto: per cento sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le tolto: Intendenze aggiunto: intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria)tolto: ". "aggiunto: . Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi tolto: viene suddiviso in due parti:

tolto: a) la prima di 3/4 da ripartirsi -aggiunto: , viene ripartito, con i medesimi criteri di cui al primo comma tolto: -aggiunto: , fra il personale delle tolto: Direzioni generali ed Uffici aggiunto: direzioni generali ed uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono dirittitolto: ;

tolto: b) la seconda di 1/4 da devolversi al Ministero del tesoro per essere ripartita - con i medesimi criteri indicati al primo comma - fra il personaleaggiunto: , con una quota non superiore ai due terzi, e quello della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanzetolto: ". " Il personale di cui al sesto comma non puo' fruire a parita' di grado e di ogni altra condizione di una quota individuale di assegnazione superiore a quella risultante per il personale aggiunto: con una quota non inferiore ad un terzo. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelevamento e di riparto di cui ai precedenti commi, ed a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione. La facolta' di cui al tolto: secondo comma" aggiunto: precedente comma puo' essere esercitata anche sulla quota di cui al comma terzo dell'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 luglio 1951, n.575

    La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76~art13 · fonte del testo