La ripartizione dei diritti riscossi fino al 31 dicembre 1947 in base all'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, sara' fatta con i medesimi criteri indicati nei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19.
Testo vigente dal 28 febbraio 1948
