((Il personale addetto agli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e da quello del tesoro, dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti puo' essere escluso dalla ripartizione dei diritti, qualora ricorrano motivi di demerito o quando fruisca di altri particolari compensi o benefici economici)). 2 In caso di coniugi o di genitori e figli celibi o nubili conviventi e' ammesso alla ripartizione soltanto quello dei suddetti cui compete il trattamento piu' favorevole.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 luglio 1951, n.575
2La L. 17 luglio 1951, n.575 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952."
Testo vigente dal 28 luglio 1951
