Per le aree edificabili ed i diritti reali su di esse, i criteri per la determinazione del valore oggetto dell'adesione sono stabiliti sulla base di appositi prospetti predisposti dagli uffici unici delle entrate competenti per territorio di intesa con gli uffici del territorio e trasmessi alle direzioni regionali delle entrate. In tali prospetti sono indicati i valori medi di mercato nelle varie aree geografiche omogenee, sulla base degli indici di edificabilita' e della destinazione secondo le risultanze degli strumenti urbanistici. L'ufficio unico delle entrate determina, in contraddittorio con il contribuente, il valore tenendo conto in particolare:

  • a)della edificabilita' del terreno risultante dalle certificazioni rilasciate dal comune competente;
  • b)dei valori gia' definiti nel triennio precedente per terreni aventi le medesime caratteristiche;
  • c)della esistenza di concessione ad edificare;
  • d)delle convenzioni comunque intercorse con il comune. Per gli altri immobili e per i diritti reali su di essi, i criteri per la determinazione del valore oggetto dell'adesione sono stabiliti su base catastale ovvero sulla base di appositi prospetti redatti ai sensi del comma 1. In tali prospetti sono indicati i valori medi di mercato nelle varie aree geografiche omogenee, individuati dagli uffici del territorio sulla base dei dati risultanti dall'osservatorio immobiliare per i comuni da esso considerati e mediante applicazione di opportuni coefficienti di ragguaglio per i rimanenti comuni. Per i terreni agricoli i predetti valori sono stabiliti sulla base dei valori agricoli medi determinati, per ciascun comune dalla competente commissione provinciale. L'ufficio unico delle entrate determina, in contraddittorio con il contribuente, il valore tenendo conto in particolare:
  • a)dei valori definiti nel triennio precedente per immobili aventi le medesime caratteristiche;
  • b)della vetusta', del degrado e dello stato di manutenzione del fabbricato;
  • c)della ubicazione dell'immobile;
  • d)dell'eventuale stato locativo o di affittanza;
  • e)dell'effettiva destinazione del terreno. I valori risultanti dagli appositi prospetti di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati periodicamente in base all'andamento del mercato immobiliare. Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento e' determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditivita' applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui e' intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditivita' non puo' essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore e' ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
  • a)l'attivita' sia stata iniziata entro i tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui e' intervenuto il trasferimento;
  • b)l'attivita' non sia stata esercitata, nell'ultimo periodo precedente a quello in cui e' intervenuto il trasferimento, per almeno la meta' del normale periodo di svolgimento della attivita' stessa;
  • c)la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali e' svolta l'attivita', sia inferiore a dodici mesi.

Testo vigente dal 6 settembre 1996

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1190/2025

    17 gennaio 2025

    In tema di determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento, in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dall'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, rileva non solo se positivo, ma anche se negativo, quando ha determinato, come tale, la pattuizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell'azienda stessa.

    Art. 2 · Art. 51 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di gennaio 2025, p. 137 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;460~art2 · fonte del testo