Art. 89 cost.

[1]Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

[2]Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 354/2005

    Parametro
    28 settembre 2005

    riservato ogni definitivo giudizio, dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente della Repubblica nei confronti del Ministro della giustizia, con l'atto indicato in epigrafe; dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza…

    Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 87 cost. · Art. 89 cost.

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  • Sentenza n. 21/1969

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    20 febbraio 1969

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse con le ordinanze elencate in epigrafe, concernenti: 1) l'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione; 2) l'art. 15, terzo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, in riferimento agli artt. 32 e 38 della Costituzione; 3) l'art. 5 della legg…

    Art. 1 Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie · Art. 23 cost. · Art. 76 cost. · Art. 15 Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311

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  • Sentenza n. 111/1967

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    12 luglio 1967

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P. 28 giugno 1949, n. 631, con cui fu approvato il regolamento per la navigazione interna; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 226 e 1331 del Codice della navigazione in riferimento agli artt. 4, 41, secondo comma, 76, 77, 87 e 89 della Costituzione. Così deciso i…

    Art. 226 c.nav. · Art. 1331 c.nav. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost.

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Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art89