Art. 57 cost.

[1]Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

[2]Il numero dei senatori elettivi è di ((duecento)), ((quattro)) dei quali eletti nella circoscrizione Estero. ((20))

[3]Nessuna Regione ((o Provincia autonoma)) può avere un numero di senatori inferiore a ((tre)); il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. ((20)).

[4]((La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti)). ((20))

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 198/2020

    Parametro
    13 agosto 2020

    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Regione Basilicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 agosto 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 agosto 2020. Il Cancelliere…

    Art. 56 cost. · Art. 57 cost. · Art. 59 cost. · Art. 1-bis Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

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  • Ordinanza n. 86/2020

    Parametro
    7 maggio 2020

    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal senatore Gregorio De Falco. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2020…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 48 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 271/2010

    Parametro
    22 luglio 2010

    riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 del Trattat…

    Art. 21 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art57