Art. 36 cod. cons. — Nullità di protezione

Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

  • a)escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  • b)escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  • c)prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto. La nullita' opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullita' delle clausole dichiarate abusive. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione ((assicurata dal presente titolo)), laddove il contratto presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 36 cod. cons., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21771/2026

    25 giugno 2026

    Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dagli articoli 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, come interpretati nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 dicembre 2025, emessa nella causa C-320/24, la riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1384 c.c., disposta sulla base della domanda originariamente proposta dalla parte obbligata, non preclude che, nel giudizio di rinvio, sia rilevata d'ufficio la nullità della clausola stessa, pur se non eccepita dalla parte in precedenti fasi del giudizio, qualora tale clausola determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rimesso al giudice del rinvio il compito di valutare la vessatorietà della clausola contenuta in un preliminare di compravendita immobiliare che attribuiva al promittente alienante, in caso di inadempimento imputabile a colpa del promissario acquirente nella stipula del definitivo, il diritto di trattenere, a titolo di penale, l'intera somma ricevuta in acconto, previa comparazione con il prezzo concordato per la vendita).

    Art. 36 cod. cons. · Art. 1341 c.c. · Art. 1351 c.c. · Art. 1384 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 106

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21453/2025

    25 luglio 2025

    Nell'ambito dell'assicurazione contro il rischio di invalidità permanente da malattia, devono considerarsi vessatorie, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. d), c.cons., le clausole che prevedono l'intrasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo nel caso in cui l'assicurato deceda prima dell'accertamento dei postumi da parte della compagnia (salvo che l'indennizzo sia già stato liquidato o offerto in misura determinata prima del decesso), poiché rimettono interamente i tempi di liquidazione dell'indennizzo alla discrezionalità dell'assicuratore, il quale può ritardare l'accertamento dell'invalidità e subordinarlo a specifiche procedure da esso stesso unilateralmente determinate.

    Art. 36 cod. cons. · Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c. · Art. 1882 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 214 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14528/2025

    30 maggio 2025

    In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa.

    Art. 36 cod. cons. · Art. 33 cod. cons. · Art. 1421 c.c. · Art. 125 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 242 ↗

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 3 gennaio 2006. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente tolto: capo aggiunto: titolo, laddove il contratto presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art36 · fonte del testo