Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dagli articoli 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, come interpretati nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 dicembre 2025, emessa nella causa C-320/24, la riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1384 c.c., disposta sulla base della domanda originariamente proposta dalla parte obbligata, non preclude che, nel giudizio di rinvio, sia rilevata d'ufficio la nullità della clausola stessa, pur se non eccepita dalla parte in precedenti fasi del giudizio, qualora tale clausola determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rimesso al giudice del rinvio il compito di valutare la vessatorietà della clausola contenuta in un preliminare di compravendita immobiliare che attribuiva al promittente alienante, in caso di inadempimento imputabile a colpa del promissario acquirente nella stipula del definitivo, il diritto di trattenere, a titolo di penale, l'intera somma ricevuta in acconto, previa comparazione con il prezzo concordato per la vendita).
Art. 35 cod. cons. · Art. 1341 c.c. · Art. 1351 c.c. · Art. 1384 c.c.
Rassegna di giugno 2026, p. 106