((Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)).
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dagli articoli 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, come interpretati nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 dicembre 2025, emessa nella causa C-320/24, la riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1384 c.c., disposta sulla base della domanda originariamente proposta dalla parte obbligata, non preclude che, nel giudizio di rinvio, sia rilevata d'ufficio la nullità della clausola stessa, pur se non eccepita dalla parte in precedenti fasi del giudizio, qualora tale clausola determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rimesso al giudice del rinvio il compito di valutare la vessatorietà della clausola contenuta in un preliminare di compravendita immobiliare che attribuiva al promittente alienante, in caso di inadempimento imputabile a colpa del promissario acquirente nella stipula del definitivo, il diritto di trattenere, a titolo di penale, l'intera somma ricevuta in acconto, previa comparazione con il prezzo concordato per la vendita).
Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2000 al 23 ottobre 2005. 206 parole tolte, 33 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
tolto: Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
tolto: 1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
tolto: 2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
tolto: 3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto.
tolto: L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
tolto: Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.
tolto: E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europeaaggiunto: Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ha disposto (con l'art. 142, comma 1) che il presente articolo e' sostituito dall'attuale art. 1469-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1469quinquies · fonte del testo
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