La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, nel caso in cui il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, solo se ogni pagamento sia stato considerato come un debito autonomo; ne consegue che, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già da ogni singola rata, ma dalla scadenza dell'ultima di esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva respinto l'eccezione di decadenza proposta dall'ex presidente di un'associazione non riconosciuta, il quale, agendo per conto della stessa, aveva pattuito due diversi piani di rientro rateizzati del debito dell'associazione relativo alla somministrazione di energia elettrica, dando luogo ad una ipotesi di responsabilità solidale ex art. 38 c.c. alla quale deve ritenersi applicabile, per la sua natura di garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione, il disposto dell'art. 1957 c.c.).
Art. 38 c.c. · Art. 1957 c.c. · Art. 1944 c.c. · Art. 1559 c.c.
Rassegna di luglio 2026, p. 42