Art. 38 c.c. — Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 38 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23141/2026

    14 luglio 2026

    La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, nel caso in cui il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, solo se ogni pagamento sia stato considerato come un debito autonomo; ne consegue che, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già da ogni singola rata, ma dalla scadenza dell'ultima di esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva respinto l'eccezione di decadenza proposta dall'ex presidente di un'associazione non riconosciuta, il quale, agendo per conto della stessa, aveva pattuito due diversi piani di rientro rateizzati del debito dell'associazione relativo alla somministrazione di energia elettrica, dando luogo ad una ipotesi di responsabilità solidale ex art. 38 c.c. alla quale deve ritenersi applicabile, per la sua natura di garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione, il disposto dell'art. 1957 c.c.).

    Art. 38 c.c. · Art. 1957 c.c. · Art. 1944 c.c. · Art. 1559 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 42

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5216/2026

    8 marzo 2026

    In tema di contenzioso tributario, è improponibile l'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte di un'associazione non riconosciuta estinta, e il vizio - rilevabile anche d'ufficio - determina, in seno al giudizio di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    Art. 38 c.c. · Art. 36 c.c. · Art. 382 c.p.c. · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 336 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4955/2026

    5 marzo 2026

    La cartella esattoriale relativa a un atto di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta è legittimamente notificata al suo legale rappresentante, anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto coobbligato solidale, il cui diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando, unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti, qualora la notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa.

    Art. 38 c.c. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi · Art. 62 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 334 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3745/2026

    19 febbraio 2026

    Ai fini della responsabilità solidale ex art. 38 c.p.c. per le obbligazioni ex lege gravanti sulle associazioni non riconosciute, quali i debiti d'imposta, colui che la invoca è tenuto a provare gli elementi da cui desumere la qualità, in capo all'agente, di rappresentante e/o di gestore di tutta o parte dell'attività dell'associazione, mentre su chi è chiamato a rispondere dell'obbligazione grava l'onere di dimostrare la propria estraneità alla gestione dell'ente.

    Art. 38 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 132 ↗

Tutte le 37 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Relativamente alla responsabilità dei singoli associati, era stato suggerito di affermare il principio che essi dovrebbero rispondere delle obbligazioni dell'associazione entro i limiti del mandato, mentre coloro che hanno agito dovrebbero assumere responsabilità solidale e personale. Non sembra che i soci debbano rispondere secondo le norme del mandato. Se col termine «mandato» si vuol far riferimento agli accordi generali intervenuti fra gli associati al momento della costituzione, sembra più preciso dire che i singoli associati restano obbligati nei limiti del fondo comune. Se invece si intende aver riguardo a un mandato speciale relativo alle singole obbligazioni assunte dall'associazione, è evidente che coloro, i quali hanno dato questo mandato, debbono ritenersi astretti all'adempimento col vincolo solidale, alla pari delle altre persone che hanno agito per conto dell'associazione. Perciò è stata mantenuta nell'art. 38 la formula del corrispondente art. 43 del progetto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 61

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art38 · fonte del testo