Art. 41 c.c. — Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

[1]Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

[2]Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 41 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art41 · fonte del testo