Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19264/2026
Mutuo – Violazione art. 5 T.U.B. - Conseguenze – Illecito fonte di responsabilità risarcitoria - Fondatezza - Nullità del contratto - Condizioni.
In tema di mutuo, la violazione dell'obbligo di "sana e prudente gestione" da parte dei soggetti indicati all'art. 5 del d.lgs. n.385 del 1993 integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare una eventuale responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non la nullità del contratto di finanziamento stipulato che, invece, sussiste quando - oltre alla violazione dell'obbligo prudenziale - si associ la violazione di norme incriminatrici.
Rv. 678842-01Rassegna di giugno 2026, p. 40Art. 5 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 1418 c.c. · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza