Corte di cassazione · Massimario

Credito

Voce 064 della classificazione del Massimario

15 massime classificate sotto la voce (12 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 30 luglio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

Istituti o enti di creditole più recenti

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24254/2026 · 30 luglio 2026Enti creditizi - Giudizi per la dichiarazione dello stato di insolvenza - Atti della Banca d’Italia o dei commissari straordinari - Valore probatorio - Limiti - Fondamento.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22405/2026 · 30 giugno 2026Cessione bancaria - Disciplina speciale - Inapplicabilità dell'art. 2560 c.c..
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20260/2026 · 16 giugno 2026Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti restitutori derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in l.c.a. o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate - Esclusione dalla cessione.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9191/2026 · 11 aprile 2026Cessione di crediti in massa ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015 - Azione di recupero del cessionario - Licenza ex art. 115 TULPS - Necessità - Esclusione - Requisito di validità della cessione - Esclusione.
  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3281/2026 · 13 febbraio 2026Sanzioni amministrative irrogate dalla Consob - Soggetti con funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo dell’istituto bancario intermediario - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza - Contenuto.

Massime della Corte di cassazione

Le 3 massime che non stanno nelle pagine delle sottovoci, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19264/2026

    Credito fondiario

    Mutuo – Violazione art. 5 T.U.B. - Conseguenze – Illecito fonte di responsabilità risarcitoria - Fondatezza - Nullità del contratto - Condizioni.

    In tema di mutuo, la violazione dell'obbligo di "sana e prudente gestione" da parte dei soggetti indicati all'art. 5 del d.lgs. n.385 del 1993 integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare una eventuale responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non la nullità del contratto di finanziamento stipulato che, invece, sussiste quando - oltre alla violazione dell'obbligo prudenziale - si associ la violazione di norme incriminatrici.

    Rv. 678842-01Rassegna di giugno 2026, p. 40Art. 5 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 1418 c.c. · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17413/2026

    Credito fondiario

    Conservazione della fondiarietà del credito - Iscrizione successiva alla prima - Condizioni - Conseguenze.

    Ai fini della conservazione della fondiarietà del credito di cui all'art. 38 tub, pur in presenza di iscrizione successiva alla prima, è sufficiente che l'importo erogato con l'ultimo mutuo in ordine cronologico, sommato al capitale residuo ancora da rimborsare dei finanziamenti precedentemente concessi e non ancora estinti, rimanga nel limite di finanziabilità dell'80% del valore cauzionale del bene concesso in garanzia, con la conseguenza che, nel procedimento di espropriazione relativo al credito fondiario, resta escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

    Rv. 679251-01Rassegna di giugno 2026, p. 25Art. 1813 c.c. · Art. 479 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19/2025

    Credito fondiario

    Mutuo fondiario - Conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di frazionabilità - Condizione ostativa - Conoscenza della nullità.

    In tema di mutuo fondiario, in caso di inapplicabilità dell'indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 33719 del 2022, risulta ostativa alla conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR (attualmente l'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati, secondo la delibera del 22 aprile 1995), ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conoscenza che le parti abbiano della nullità virtuale del negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite di finanziabilità.

    Rv. 673590-01Rassegna di gennaio 2025, p. 11 ↗Art. 1424 c.c. · Art. 38 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia