Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1814 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22576/2026

    1 luglio 2026

    In tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile, non essendo necessario, ai fini della prova della erogazione del mutuo, la produzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuato l'accredito ma essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.

    Art. 1814 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 31

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19047/2025

    11 luglio 2025

    Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo.

    Art. 1814 c.c. · Art. 1813 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 125 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1814 · fonte del testo