Art. 1960 c.c. — Nozione

L'anticresi e' il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinche' il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1960 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'anticresi si è configurata quale contratto consensuale (art. 1960). La consegna del fondo al creditore è atto di esecuzione, non di perfezione del contratto; e ciò perchè le esigenze che nell'affine contratto di pegno vengono soddisfatte mercè la consegna della cosa, nell'anticresi sono salvaguardate con la trascrizione. I canonisti combattevano tale contratto perchè in esso vedevano senz'altro in atto l'usura, specie nel caso di destinazione globale dei frutti all'estinzione degli interessi. Nel nuovo codice quest'ultimo patto non è di per sè usuraio: occorre accertare caso per caso se sia tale. Se lo è, si applicano le sanzioni corrispondenti (art. 1448 di questo codice; articolo 644 cod. pen.), ma anche se non è usuraio, esso si presenta sempre come anormale, in quanto la naturale espansione progressiva della produttività della cosa apporta al debitore una onerosità crescente. Donde la disposizione (articolo 1964) che autorizza il debitore ad estinguere in ogni tempo il suo debito per rientrare nel possesso del fondo, disposizione che deroga alla norma generale sul rispetto dei contratti e a quella affine dettata nell'art. 1816, per cui nel mutuo con interessi, se il contratto non è usuraio, il termine si presume stabilito nell'interesse anche del creditore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 770

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1960 · fonte del testo