Art. 1812 c.c. — Danni al comodatario per vizi della cosa

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e' tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1812 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1812 · fonte del testo