Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Sottovoce della voce 279 nella classificazione del Massimario

120 massime, da pronunce dal 16 gennaio 2025 al 31 luglio 2026

Pagina 3 di 3 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 101ª alla 120ª delle 120 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14178/2025

    Oggetto › Prestazione di servizi › Esenzioni

    Esenzione IVA - Ipotesi di cui all’art. 10 nn. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e Case di riposo - Elemento differenziale - Necessità di accertamento da parte del giudice di merito - Fattispecie.

    La disciplina dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, nn. 19 e 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, distingue le prestazioni essenziali delle Residenze Sanitarie Assistenziali da quelle delle Case di riposo, spettando al giudice di merito accertare in concreto la prevalenza, per le prime, dell'elemento dell'assistenza sanitaria e, per le seconde, della messa a disposizione di un alloggio a favore di persone meritevoli di particolare protezione e tutela. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che si era limitata a dare rilievo al dato formale relativo alla definizione di RSA desumibile dalla legge regionale rilevante, senza effettuare alcuna indagine in concreto sulla prevalenza delle prestazioni sanitarie-assistenziali).

    Rv. 675266-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 387 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13928/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    Congruità del corrispettivo dell'operazione - Irrilevanza ai fini della detrazione - Limiti - Fattispecie.

    In materia d'IVA, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'imposta di cui sono debitori quella dovuta o versata a monte per l'acquisto di beni o servizi prestati non può, in linea di principio, subire limitazioni, in quanto essenziale ad assicurare la neutralità fiscale del tributo, sicché è irrilevante che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore a quello normale di mercato, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che la detrazione sia invocata fraudolentemente o abusivamente, assumendo l'antieconomicità quale valore indiziario della falsità dell'operazione o del prezzo o di non inerenza del bene o del servizio acquistati all'attività espletata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, a fronte della pacifica antieconomicità dell'attività di rivendita di auto usate esercitata dal contribuente, si era limitata ad invocare l'astratto principio di neutralità dell'Iva, omettendo di verificare se, alla luce delle prove dal predetto offerte, le operazioni fossero in tutto o in parte fittizie).

    Rv. 675073-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 383 ↗Art. 13 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13631/2025

    Accertamento e riscossione

    In tema di accertamento tributario, la scelta del metodo, tra quelli disciplinati dalla legge, da utilizzare per procedere rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, potendo il contribuente dolersene solo ove alleghi e dimostri il pregiudizio che dalla scelta sia derivato alla propria posizione sostanziale.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 675068-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 380 ↗Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13202/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    Detrazione dei costi - Presupposti - Riferibilità all'esercizio dell’impresa ed effettivo sostenimento da parte della società contribuente - Royalties - Requisiti formali del contratto di licenza - Irrilevanza - Fondamento.

    In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa - da intendersi come necessità di riferire i costi all'esercizio dell'attività imprenditoriale - e il loro effettivo sostenimento da parte della società contribuente, cosicché, in caso di royalties corrisposte per l'uso di un marchio, restano irrilevanti i requisiti formali del contratto di licenza, non essendo imposta la forma scritta ad substantiam, né risultando vietate le stipulazioni per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c.

    Rv. 675090-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 374 ↗Art. 1327 c.c. · Art. 1350 c.c. · Art. 19 d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13324/2025

    Accertamento e riscossione

    Frodi carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti - Di tipo triangolare - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria - Prova della mancanza di adeguate dotazioni personali e strumentali dell'interposto - Sufficienza - Onere a carico del contribuente - Prova contraria - Contenuto.

    In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce delle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

    Rv. 675058-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 376 ↗Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972 · Art. 2697 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 13338/2025

    Obblighi dei contribuenti › Pagamento dell'imposta › Rimborsi

    Rimborso IVA di rivalsa indebitamente pagata - Cessionario - Legittimazione all'istanza di rimborso - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

    In tema di rimborso dell'IVA di rivalsa indebitamente pagata, deve escludersi in capo al cessionario del bene o servizio la legittimazione all'istanza di rimborso, posto che egli non vanta una relazione diretta con il fisco ma unicamente nei confronti del cedente per l'IVA di rivalsa, rispetto al quale deve, eventualmente, esercitare un'azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica per le somme versate in eccesso a titolo di rivalsa; a tale principio fanno eccezione i casi, riconosciuti a livello unionale, in cui l'azione di indebito versamento di imposta in contrasto con il diritto dell'Unione nei confronti del fornitore sia in astratto esperibile e risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore, ma anche quando l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario, pur se egli aveva provveduto a versare l'IVA direttamente all'Erario attraverso il meccanismo del c.d. split payment di cui all'art. 17 ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972).

    Rv. 675060-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 370 ↗Art. 17-ter d.P.R. 633/1972 · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 18 d.P.R. 633/1972 · Art. 30-ter d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13032/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    relativa a beni e servizi acquistati per la realizzazione di un progetto finanziato a fondo perduto - Diritto alla detrazione - Insussistenza - Fondamento.

    In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed in conformità all'art. 17 della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata per beni e servizi acquistati con denaro proveniente da un finanziamento pubblico a fondo perduto esente da imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, ma è necessario che esse, a loro volta, siano assoggettabili all'IVA.

    Rv. 675052-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 369 ↗Art. 19 d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 12713/2025

    Accertamento e riscossione › Pagamento dell'imposta accertata

    In tema di cessione di azienda e di responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente, a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, il termine decadenziale per l'accertamento dei redditi si determina in riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente, perché la responsabilità del cessionario non è autonoma, ma dipende dall'esistenza del debito del cedente.

    Classificata anche sotto: Azienda

    Rv. 675045-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 365 ↗Art. 14 Sanzioni tributarieDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12244/2025

    Obblighi dei contribuenti › Pagamento dell'imposta › Rimborsi

    Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi - Quantificazione dei costi da rimborsare - Individuazione dei valori di riferimento - Fattispecie.

    In tema di garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso dei tributi, la quota proporzionale del costo da rimborsare al contribuente, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, deve essere determinata in considerazione, da un lato, dell'importo garantito e, dall'altro, del controcredito erariale esistente alla data di erogazione del rimborso. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la decisione di appello che aveva erroneamente quantificato la percentuale degli oneri fideiussori da rimborsare con riferimento al rapporto tra l'entità dell'originario controcredito dell'Erario e quello successivamente rideterminato in diminuzione).

    Rv. 675041-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 363 ↗Art. 8 Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 10364/2025

    Accertamento e riscossione › Attribuzioni e poteri degli uffici I.V.A. › Richiesta di dati, notizie, documenti

    Indagini bancarie nei confronti di società a responsabilità limitata - Estensione ai conti correnti dei soci - Riferibilità dei conti alla società - Onere della prova a carico dell’Amministrazione - Presunzione di cui all’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. 600 del 1973 - Conseguenze - Onere della prova contraria a carico del contribuente.

    Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti personali dei soci della stessa soltanto se l'Amministrazione fornisce la prova che tali rapporti bancari sono riferibili anche alla società, in quanto utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa di quest'ultima; una volta assolta detta dimostrazione, tuttavia, l'operatività della presunzione legale posta dall'art. 32, comma 1, n. 1 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 determina una inversione dell'onere probatorio, spettando al contribuente giustificare i vari movimenti bancari, dimostrando la loro estraneità alla determinazione del reddito.

    Rv. 674948-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 335 ↗Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c. · Art. 2728 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9912/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    Detrazione IVA del cessionario - Esclusione - Presupposti - Conoscibilità della frode fiscale - Sufficienza - Conseguimento di un vantaggio economico o fiscale - Irrilevanza.

    Il diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario, ai sensi degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 17 della dir. CEE n. 388 del 1977, non sussiste non soltanto quando vi è la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche al cospetto della mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso volto all'evasione fiscale, la quale sussiste ove il cessionario stesso, pur essendo estraneo alle condotte evasive, ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali, non occorrendo anche il conseguimento di un effettivo vantaggio.

    Rv. 674677-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 331 ↗Art. 19 d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9632/2025

    Incompletezza › Presunzioni di cessione e di acquisti

    Accertamento dell'imposta - Art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 441 del 1997 - Raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino e consistenze delle rimanenze registrate - Presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta - Operatività anche per i periodi precedenti all'anno in corso - Condizioni.

    In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, le eventuali differenze quantitative - derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al d.p.r. n. 600 del 1973, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, rispetto alle consistenze delle rimanenze finali registrate dal contribuente - costituiscono, ex art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 441 del 1997, presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, quando tali differenze si sono verificate in tale periodo e, quindi, anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno in corso al momento della verifica che siano stati comunque oggetto di controllo.

    Rv. 674863-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 326 ↗Art. 4 Regolamento · Art. 14 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9111/2025

    Obblighi dei contribuenti › Pagamento dell'imposta › Rimborsi

    Rimborso Iva - Pagamento oltre il termine di novanta giorni dalla richiesta - Decorrenza degli interessi di mora - Richiesta di documentazione dall'Amministrazione - Computo del periodo dalla richiesta alla consegna della documentazione superiore a quindici giorni - Esclusione - Momento della richiesta integrativa - Irrilevanza.

    In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della decorrenza degli interessi di mora non si computa il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'amministrazione finanziaria e quella della loro consegna da parte del contribuente, quando sia superiore a quindici giorni, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che la richiesta integrativa sia fatta nei novanta giorni dall'istanza di rimborso con la dichiarazione annuale o successivamente.

    Rv. 674495-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 319 ↗Art. 38-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 30 d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9111/2025

    Obblighi dei contribuenti › Pagamento dell'imposta › Rimborsi

    Rimborso Iva - Richiesta dell'Amministrazione della produzione di documenti - Sindacabilità dal giudice di merito - Limiti - Fattispecie.

    In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, la richiesta di documentazione, inviata al contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria, non è sindacabile dal giudice di merito, salvo che, alla luce di una valutazione complessiva del quadro fattuale e giuridico, non si riveli manifestamente pretestuosa o meramente dilatoria e contraria al principio di ragionevolezza. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto tale richiesta inidonea a sospendere la decorrenza del pagamento degli interessi di mora, senza adeguatamente valutarne le ragioni alla luce delle concrete circostanze, tra cui l'elevato ammontare del credito da rimborsare, l'avvenuta cessione dello stesso e l'esigenza di una compiuta identificazione del titolare e delle modalità di pagamento con efficacia liberatoria).

    Rv. 674495-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 316 ↗Art. 38-bis d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9160/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    Importazioni infraunionali - Fittizia interposizione - Interponente - Contestazione di omessa regolarizzazione degli acquisti - Fictio iuris - Esclusione- Necessità - Ragioni.

    Obblighi dei contribuenti › Fatturazione delle operazioni

    In tema di importazioni dall'Unione europea intermediate da operatori fittiziamente interposti, la contestazione, nei confronti dell'interponente, dell'omessa regolarizzazione degli acquisiti mediante integrazione delle fatture non costituisce una mera fictio avulsa dal sistema normativo, giacché l'interponente (che non ha titolo alla detrazione dell'IVA in quanto il relativo diritto - incidendo l'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 sia sull'emittente che sul destinatario della fattura - presuppone l'effettività anche soggettiva dell'operazione) è direttamente obbligato a monte, quale importatore effettivo, ad integrare con l'IVA le fatture di acquisto all'importazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993.

    Rv. 674870-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 318 ↗Art. 21 d.P.R. 633/1972Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 8819/2025

    Base imponibile

    Oneri generali di sistema elettrico (cd. “OGSE” o “OGDS") - Fondamento - Natura tributaria - Esclusione - Conseguenze.

    Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. "OGSE" o "OGDS"), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA.

    Rv. 674419-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 313 ↗Art. 3 Attuazione della direttiva 96/92/CE · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico ((e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici)) · Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico ((e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici)) · Art. 3 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1859/2025

    Accertamento e riscossione › Irrogazione delle sanzioni

    In tema di cartelle di pagamento, l'imprenditore - che ha presentato la domanda di concordato, anche con riserva, ai sensi dell'art. 161 della l.fall. - è tenuto al pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai propri dipendenti, in relazione alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale consentitagli dall'art.168 della l.fall., con la conseguenza che il mancato o ritardato versamento delle stesse comporta la maturazione delle previste sanzioni e degli interessi; la stessa conseguenza, invece, non opera rispetto alle ritenute maturate anteriormente alla domanda suddetta, il cui pagamento non è possibile trattandosi di debiti pregressi, salvo quanto previsto dall'art. 182 quinquies, comma 5, della l.fall.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Concordato preventivo

    Rv. 673645-01Rassegna di gennaio 2025, p. 147 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1239/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    In tema di imposte dei redditi e di IVA, l'inerenza di un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività stessa a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 673575-01Rassegna di gennaio 2025, p. 138 ↗Art. 75 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1239/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    In tema di accertamento dell'inerenza dei costi all'attività di impresa, le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria - che ritiene gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero che individua circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati per l'imputazione del costo alla determinazione del reddito - si traducono, per negare l'inerenza di un costo, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nella contestazione anche dell'incongruità e dell'antieconomicità della spesa, quali indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa, mentre, ai fini dell'IVA, nella dimostrazione della macroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell'assenza di connessione tra il costo e l'attività d'impresa.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 673575-02Rassegna di gennaio 2025, p. 138 ↗Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 75 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1123/2025

    Obblighi dei contribuenti › Fatturazione delle operazioni

    Preliminare di compravendita immobiliare - Terzo nominato in sede di stipula del contratto definitivo - Diritto alla detrazione - Condizioni - Fondamento.

    In tema di IVA relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il terzo nominato in sede di stipula del definitivo ex art. 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché, in ragione del successivo art. 19, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile ed il versamento del prezzo, o di una sua parte, in adempimento del preliminare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto promittente.

    Rv. 673713-01Rassegna di gennaio 2025, p. 135 ↗Art. 6 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 1351 c.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e aprile/maggio 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia