Art. 2912 c.c. — Estensione del pignoramento
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
5 pronunce che riguardano l’art. 2912 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
La sentenza che accerta, ex art. 2923, comma 3, c.c., la natura vile del canone di locazione di un bene pignorato e, con essa, l'inopponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente con effetto dalla data del suo acquisto, ha natura dichiarativa e il perdurante godimento dell'immobile da parte del conduttore costituisce occupazione sine titulo, che legittima l'acquirente ad agire per il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra il giusto canone (da valutare alla data del pignoramento) e quello vile per tutta la durata dell'occupazione, indipendentemente dall'epoca di proposizione della domanda, salvi gli effetti della prescrizione.
Art. 2912 c.c. · Art. 2923 c.c. · Art. 2043 c.c.
Rassegna di giugno 2026, p. 147
Il contratto di locazione dell'immobile pignorato stipulato dal custode, previa autorizzazione del giudice, perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che, alla chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., è restituito al debitore, il quale, pertanto, qualora il custode abbia instaurato un giudizio per il recupero dei detti frutti, è legittimato a proseguirlo ex art. 111 c.p.c.
Art. 2912 c.c. · Art. 560 c.p.c. · Art. 632 c.p.c. · Art. 111 c.p.c.
Per spese "necessarie" del processo esecutivo - che il creditore procedente ha l'onere di anticipare ex artt. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 c.p.c. - devono intendersi non solo quelle occorrenti a garantire la stessa esistenza fisica ed economica del bene pignorato, riconducibili alla funzione strettamente conservativa della custodia, bensì, alla luce della nuova veste assunta da quest'ultima quale "gestione attiva" del compendio pignorato, tutte quelle che, all'esito della prudente valutazione del giudice dell'esecuzione ex art. 560 c.p.c., appaiono indispensabili al proficuo raggiungimento dello scopo ultimo dell'esecuzione forzata, ossia la liquidazione del bene pignorato per la soddisfazione dei creditori concorrenti. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha evidenziato che vanno di norma considerate necessarie, a titolo meramente esemplificativo e se debitamente autorizzate, le spese relative alla registrazione di un contratto di locazione del bene pignorato, quelle per l'avvio di un'azione giudiziaria da parte del custode nonché quelle finalizzate alla percezione dei frutti civili o naturali, così come quelle di regolarizzazione catastale o, eventualmente, di installazione di un sistema di allarme).
Art. 2912 c.c. · Art. 8 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 95 c.p.c. · Art. 560 c.p.c.
Nel caso di immobile locato dal debitore in un momento successivo al pignoramento del bene, sussiste il diritto dei creditori procedenti e intervenuti a conseguire i frutti civili del bene pignorato, diritto che comporta la legittimazione esclusiva del custode (e poi dell'aggiudicatario) ad esigere i canoni di locazione e/o l'indennità di occupazione dovuti per l'immobile pignorato e l'esclusione della concorrente legittimazione del locatore; conseguentemente difetta, altresì, un ingiustificato arricchimento dell'occupante e un correlativo impoverimento del locatore, ai sensi dell'art. 2041 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto un indennizzo in favore del conduttore-sublocatore di bene immobile, richiesto con riferimento ad una porzione indivisa dello stesso cespite immobiliare).
Art. 2912 c.c. · Art. 559 c.p.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 2041 c.c.
La pronuncia, all'esito di procedura espropriativa presso terzi, di un'ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l'immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l'immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l'obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell'assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell'importo assegnato; in tale ipotesi, la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Art. 2912 c.c. · Art. 553 c.p.c. · Art. 2914 c.c. · Art. 2918 c.c.
Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2912 · fonte del testo
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