Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Esecuzione forzata

Vendita forzata

Sottovoce della voce 079 nella classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 30 aprile 2025 al 29 giugno 2026

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22290/2026

    Avviso di vendita ex art. 570 c.p.c. - Comunicazione alle parti del procedimento esecutivo - Necessità - Esclusione - Fondamento.

    Nell'espropriazione forzata immobiliare, l'avviso di vendita di cui all'art. 570 c.p.c. non deve essere comunicato alle parti del procedimento esecutivo essendo funzionale a rendere conoscibile ai potenziali interessati, estranei alla procedura, l'attività liquidatoria coattiva in corso di realizzazione in danno dell'esecutato e, pertanto, soggetto alle forme di pubblicità previste dall'art. 490 c.p.c.

    Rv. 679161-03Rassegna di giugno 2026, p. 184Art. 490 c.p.c. · Art. 569 c.p.c. · Art. 570 c.p.c. · Art. 571 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 19354/2026

    Effetti › Locazioni

    La sentenza che accerta, ex art. 2923, comma 3, c.c., la natura vile del canone di locazione di un bene pignorato e, con essa, l'inopponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente con effetto dalla data del suo acquisto, ha natura dichiarativa e il perdurante godimento dell'immobile da parte del conduttore costituisce occupazione sine titulo, che legittima l'acquirente ad agire per il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra il giusto canone (da valutare alla data del pignoramento) e quello vile per tutta la durata dell'occupazione, indipendentemente dall'epoca di proposizione della domanda, salvi gli effetti della prescrizione.

    Rv. 679160-01Rassegna di giugno 2026, p. 147Art. 2923 c.c. · Art. 2912 c.c. · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18719/2026

    Effetti › Locazioni

    L'accordo volto a disciplinare gli interventi di migliorie al fondo affittato, incidendo su elementi essenziali del rapporto di affitto agrario già in essere, ha natura contrattuale configurandosi come patto modificativo del contratto, ai sensi dell'art. 1321 c.c., che soggiace ai limiti di opponibilità previsti dall'art. 2923 c.c., con particolare riguardo alla necessità della data certa anteriore al pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'opponibilità alla procedura esecutiva immobiliare della scrittura privata, priva di data certa anteriore al pignoramento, con la quale era stata pattuita l'esecuzione di interventi di miglioria con compensazione dei canoni dovuti).

    Classificata anche sotto: Contratti agrari

    Rv. 679049-01Rassegna di giugno 2026, p. 136Art. 2923 c.c. · Art. 41 Contratti agrari · Art. 560 c.p.c. · Art. 1321 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18725/2026

    Effetti › Locazioni

    Azione ex art. 2923, comma 3, c.c. - Natura - Azione costitutiva - Esclusione - Azione di accertamento - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie in tema di affitto agrario.

    L'azione ex art. 2923, comma 3, c.c. non ha natura costitutiva, non conducendo il suo esperimento vittorioso alla risoluzione del contratto di locazione, ma di accertamento negativo dell'opponibilità all'acquirente in executivis del contratto di godimento (nella specie, affitto agrario) stipulato "a canone vile" in data anteriore al pignoramento, ed è, pertanto, imprescrittibile.

    Rv. 679050-01Rassegna di giugno 2026, p. 137Art. 2908 c.c. · Art. 2923 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 560 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14194/2026

    Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario - Natura sostanziale e perentorietà - Conseguenze - Applicabilità della proroga ex art. 155 c.p.c. e soggezione alla sospensione feriale o emergenziale - Esclusione.

    Termini

    Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell'effetto traslativo della proprietà e non richiede l'esercizio di una difesa tecnica, ed è perentorio, rispondendo alla necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara; ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato.

    Rv. 678367-02Rassegna di maggio 2026, p. 151 ↗Art. 569 c.p.c. · Art. 585 c.p.c. · Art. 155 c.p.c. · Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9300/2026

    Effetti › Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

    Espropriazione immobiliare - Assegnazione di immobile locato - Patto di liberazione da pigioni e fitti non scaduti trascritto - Opponibilità all’assegnatario dell’immobile - Disciplina.

    In tema di procedura esecutiva immobiliare, ai sensi dell'art. 2924 c.c., il patto di liberazione da pigioni e fitti non scaduti è opponibile all'aggiudicatario se trascritto prima del pignoramento o se conforme agli usi locali, tranne nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa da un creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione del patto, nel qual caso, in forza del principio di cui all'art. 2919 c.c. e della conseguente regola generale di sostanziale equiparazione - ai fini dell'opponibilità degli atti dispositivi del debitore esecutato - delle posizioni di creditore pignorante e aggiudicatario, a quest'ultimo si estende la disciplina prevista per il creditore ipotecario dall'art. 2812, comma 5, c.c., con la conseguenza che il patto in questione è opponibile solo entro il termine di un anno dal pignoramento.

    Rv. 677631-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 254 ↗Art. 2812 c.c. · Art. 2919 c.c. · Art. 2924 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7499/2026

    Vendita telematica - Restituzione della cauzione per errore del sistema - Nullità - Esclusione - Condizioni.

    In tema di vendita forzata telematica, non sussiste alcuna violazione delle condizioni della vendita né vizio implicante la sua invalidità allorché la cauzione, regolarmente versata con l'offerta di acquisto, sia stata restituita all'offerente per errore del sistema telematico, purché la stessa sia stata riaccreditata dall'aggiudicatario su indicazione dell'ufficio e sia presente, unitamente al saldo prezzo, al momento dell'emissione del decreto di trasferimento.

    Rv. 678174-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 229 ↗Art. 571 c.p.c. · Art. 586 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6964/2026

    Effetti › Evizione

    Azione di ripetizione ex art. 2921 c.c. - Fondamento - Applicazione estensiva ed analogica - Esclusione - Fondamento.

    Effetti › Vizi della cosa

    In tema di vendita forzata, l'azione di ripetizione ex art. 2921 c.c., che presuppone che l'aggiudicatario perda il bene per effetto dell'esistenza del diritto di un terzo sullo stesso, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento venga meno per effetto dell'errore nel bando di vendita o nell'aggiudicazione, essendo volta a tutelare l'acquirente in sede esecutiva, a fronte dell'ingiustificato vantaggio dei creditori della procedura espropriativa.

    Rv. 677484-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 138 ↗Art. 1476 c.c. · Art. 1483 c.c. · Art. 2921 c.c. · Art. 2922 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4494/2026

    Termini

    In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e, come tale, insuscettibile di proroga, ma l'aggiudicatario può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. se la decadenza è dipesa da una causa non imputabile, che non è integrata dalla mancata o tardiva concessione di un finanziamento per l'acquisto in executivis, circostanza attinente esclusivamente alla sfera personale dell'aggiudicatario, unico soggetto responsabile del tempestivo adempimento della relativa obbligazione.

    Rv. 677756-01Rassegna di febbraio 2026, p. 88 ↗Art. 587 c.p.c. · Art. 153 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11376/2025

    Termini

    In tema di vendita senza incanto nell'espropriazione immobiliare, il termine per versare il saldo del prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (nella specie, all'atto dell'esperimento di vendita, svolto con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti), non essendo configurabile un'aggiudicazione "provvisoria, sino al decreto di trasferimento", dato che non è ammessa l'offerta in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c.

    Rv. 674591-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 200 ↗Art. 585 c.p.c. · Art. 584 c.p.c. · Art. 572 c.p.c. · Art. 573 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia