Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22290/2026
Avviso di vendita ex art. 570 c.p.c. - Comunicazione alle parti del procedimento esecutivo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nell'espropriazione forzata immobiliare, l'avviso di vendita di cui all'art. 570 c.p.c. non deve essere comunicato alle parti del procedimento esecutivo essendo funzionale a rendere conoscibile ai potenziali interessati, estranei alla procedura, l'attività liquidatoria coattiva in corso di realizzazione in danno dell'esecutato e, pertanto, soggetto alle forme di pubblicità previste dall'art. 490 c.p.c.
Rv. 679161-03Rassegna di giugno 2026, p. 184Art. 490 c.p.c. · Art. 569 c.p.c. · Art. 570 c.p.c. · Art. 571 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza