Corte di cassazione · Massimario

Cosa giudicata civile

Voce 062 della classificazione del Massimario

72 massime classificate sotto la voce (17 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 28 giugno 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 55ª delle 55 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 11943/2025

    Interpretazione del giudicato › Giudicato esterno

    Giudicato - Interpretazione - Criteri - Esame del dispositivo e della motivazione - Necessità - Fattispecie.

    L'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva illegittimamente integrato ab extra, con conseguente rideterminazione in peius della carriera della ricorrente, la sentenza passata in giudicato con cui, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo, era stato univocamente riconosciuto il diritto della docente al computo integrale del servizio prestato ai fini dell'anzianità di servizio e della retribuzione, senza alcun abbattimento e senza escludere l'applicazione della regola dell'equivalenza prevista dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994).

    Rv. 675541-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 288 ↗Art. 2909 c.c. · Art. 489 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gradoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11887/2025

    Interpretazione del giudicato › Giudicato esterno

    L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).

    Classificata anche sotto: Assicurazione › Assicurazione della responsabilità civile

    Rv. 674694-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 211 ↗Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 1932 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11138/2025

    Effetti del giudicato (preclusioni)

    Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Formazione del giudicato interno - Conseguenze - Fattispecie.

    Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di ravvisare l'avvenuta eventuale formazione del giudicato interno sulle questioni concernenti l'esistenza dell'illecito commesso dall'ente locale e l'entità delle relative conseguenze dannose, in relazione alla compromissione delle capacità edificatorie del terreno di proprietà degli originari attori, atteso che tali questioni erano state costantemente devolute, dapprima al giudice d'appello, e poi al giudice di legittimità, e quindi al giudice del rinvio, mediante le impugnazioni proposte dalle parti).

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato

    Rv. 674658-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 193 ↗Art. 1227 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10829/2025

    Formazione del giudicato - Sentenza contenente due statuizioni - Di cessazione della materia del contendere e di accertamento - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili · Procedimento civile

    Rv. 674617-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 187 ↗Art. 2909 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 457/2025

    Effetti del giudicato (preclusioni)

    L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione)

    Rv. 673194-01Rassegna di gennaio 2025, p. 72 ↗Art. 2909 c.c. · Art. 2932 c.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e aprile/maggio 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia