Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 4 divorzio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18161/2026

    5 giugno 2026

    Le disposizioni di cui agli artt. 473-bis.30 e ss. c.p.c. non si applicano agli appelli proposti successivamente al 28 febbraio 2023, nelle materie indicate dall'art. 473-bis c.p.c., ma unicamente ai procedimenti introdotti con ricorso depositato in primo grado successivamente a tale data, secondo la regola transitoria generale dettata dall'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022; conseguentemente, nel giudizio di divorzio in appello che continua ad essere soggetto al rito camerale ex art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, purché sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, la cui osservanza costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali.

    Art. 4 divorzio · Art. 473-bis.30 c.p.c. · Art. 35 Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206

    Rassegna di giugno 2026, p. 31

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9882/2025

    15 aprile 2025

    In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.

    Art. 4 divorzio · Art. 737 c.p.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 350 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 33 ↗

Tutte le 29 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 169/2008

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 2008

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3- bis , del d.l. n. 35 del 2005, inserito dalla legge di conversione n. 80 del 2005, limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza». La previsione, tra i criteri di competenza per territorio applicabili ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, è manifestamente irragionevole ove si consideri che negli indicati procedimenti, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione - giudiziale o consensuale - sono stati autorizzati a vivere separatamente, sicché non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.

    Art. 4 divorzio · Art. 2 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

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  • Ordinanza n. 97/2017

    Questione inammissibile
    4 maggio 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per richiesta di improprio avallo interpretativo, omessa ricerca di interpretazione costituzionalmente conforme e prospettazione in termini alternativi dell'intervento additivo auspicato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 80 del 2005, censurato dal Tribunale di Crotone - in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU) - nelle parti in cui non prevede che la domanda riconvenzionale eventualmente rassegnata dal coniuge convenuto nella memoria difensiva ex art. 4, comma 5, della legge sul divorzio debba ritenersi tempestivamente proposta anche nella successiva fase contenziosa avanti al giudice istruttore, e che la memoria integrativa del coniuge ricorrente, avente il contenuto dell'art. 163 cod. proc. civ., debba intendersi ai fini della costituzione in giudizio davanti al g.i. ai sensi dell'art. 165 cod. proc. civ. Secondo l'interpretazione enunciata dalla Cassazione, ormai consolidata in termini di diritto vivente, il coniuge resistente nel giudizio di separazione o divorzio, che compaia assistito da difensore nella fase presidenziale depositando uno scritto difensivo con il quale formuli anche domande riconvenzionali, deve considerarsi costituito in giudizio sin da tale momento e le domande riconvenzionali debbono considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte, senza che ne occorra la riproposizione nella successiva fase innanzi al giudice istruttore. Nel discostarsi da tale orientamento, reputandolo non coerente con la natura attualmente bifasica del procedimento divorzile, il giudice a quo pone una questione - prima ancora che manifestamente infondata - manifestamente inammissibile sotto più profili, perché sostanzialmente chiede alla Corte costituzionale un avallo interpretativo, con utilizzo improprio dell'incidente di costituzionalità; omette di verificare la possibilità di una interpretazione della norma censurata costituzionalmente conforme (individuabile nell'esegesi giurisprudenziale da cui si discosta); e auspica (per conseguire il medesimo risultato, di pari tutela difensiva del coniuge convenuto, conseguibile, e già conseguito, in via interpretativa) un intervento additivo prospettato in termini di irrisolta alternatività. ( Precedenti citati: ordinanze n. 87 del 2016 e n. 33 del 2016, sulla inammissibilità di questioni volte ad ottenere un improprio avallo interpretativo; sentenza n. 22 del 2016, ordinanze n. 4 del 2016 e n. 46 del 2016, sulla inammissibilità di richieste di interventi additivi prospettati in termini alternativi ).

    Art. 4 divorzio · Art. 2 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 126/2004

    Questione inammissibile
    20 aprile 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Avez…

    Art. 4 divorzio · Art. 8 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 3 cost. · Art. 156 c.c.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 2014 al 28 febbraio 2023. 857 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo' essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e' fondata. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche', disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva. L'appello e' deciso in camera di consiglio. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art4 · fonte del testo