Art. 343 c.p.c. — Modo e termine dell'appello incidentale

[1]L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata ((nel termine previsto dall'articolo 347)). 67 72 171 173 178

[2]Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

ImpugnazioniVersione 0.1

Comparsa di costituzione e risposta in appello

Costituzione dell’appellato davanti alla corte d’appello o al tribunale: difese motivo per motivo, inammissibilità ex art. 342, riproposizione delle domande ex art. 346, appello incidentale anche tardivo, opposizione alla sospensione, conclusioni e procura in calce.

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 343 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23890/2026

    22 luglio 2026

    Qualora due litisconsorti necessari abbiano interposto distinti appelli, fondati su identiche questioni, avverso la medesima sentenza - l'uno esaminato nel merito e rigettato, l'altro dichiarato inammissibile -, il ricorso per cassazione proposto dall'appellante incidentale tardivo che lamenti unicamente la declaratoria di inammissibilità del proprio gravame, senza censurare le ragioni di rigetto dell'appello principale, è inammissibile per difetto di interesse, poiché, quand'anche la sentenza impugnata fosse cassata, in sede di rinvio, il giudice di merito non potrebbe far altro che rilevare la sopravvenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione di rigetto dell'appello principale.

    Art. 343 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 329 c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 87

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22841/2026

    7 luglio 2026

    In materia di impugnazioni, il termine per la proposizione dell'appello incidentale, disciplinato dall'art. 334 c.p.c., e il termine per la costituzione dell'appellante incidentale mediante deposito della comparsa contenente il gravame, previsto dagli artt. 343 e 166 c.p.c., assolvono a funzioni diverse e costituiscono requisiti autonomi e concorrenti di ammissibilità dell'impugnazione, con la conseguenza che la tardiva costituzione dell'appellante incidentale determina l'inammissibilità del gravame, indipendentemente dalla sua proponibilità ai sensi dell'art. 334 c.p.c. e dalla circostanza che l'interesse a impugnare sia sorto successivamente, non potendo il regime dell'impugnazione incidentale tardiva derogare all'inderogabile rispetto del termine di costituzione previsto dall'art. 343 c.p.c.

    Art. 343 c.p.c. · Art. 334 c.p.c. · Art. 166 c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 35

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19559/2026

    13 giugno 2026

    La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale non travolge l'impugnazione incidentale - che, dunque, andrà esaminata nel merito - ove essa sia stata tempestivamente e ritualmente proposta nel rispetto del termine "breve" dalla notificazione della sentenza di primo grado o "lungo" dalla sua pubblicazione, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale priva di efficacia quello incidentale tardivamente proposto ai sensi dell'art.334 c.p.c., detto effetto non si determina in relazione all'appello incidentale proposto, oltre che tempestivamente ex art. 343 c.p.c., nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., e sempre che esso sia stato notificato agli altri eventuali litisconsorti, diversi dall'appellante principale e non costituiti in giudizio.

    Art. 343 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 151

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15489/2026

    21 maggio 2026

    In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.

    Art. 343 c.p.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 346 c.p.c. · Art. 2934 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 50 ↗

Tutte le 51 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte); e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 21 parole tolte, 5 parole aggiunte.

L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata tolto: almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma aggiunto: nel termine previsto dall'articolo 347.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art343 · fonte del testo