Art. 347 c.p.c. — Forme e termini della costituzione in appello

[1]((L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.)) 178

[2]L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

[3]Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

ImpugnazioniVersione 0.1

Comparsa di costituzione e risposta in appello

Costituzione dell’appellato davanti alla corte d’appello o al tribunale: difese motivo per motivo, inammissibilità ex art. 342, riproposizione delle domande ex art. 346, appello incidentale anche tardivo, opposizione alla sospensione, conclusioni e procura in calce.

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 347 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19559/2026

    13 giugno 2026

    La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale non travolge l'impugnazione incidentale - che, dunque, andrà esaminata nel merito - ove essa sia stata tempestivamente e ritualmente proposta nel rispetto del termine "breve" dalla notificazione della sentenza di primo grado o "lungo" dalla sua pubblicazione, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale priva di efficacia quello incidentale tardivamente proposto ai sensi dell'art.334 c.p.c., detto effetto non si determina in relazione all'appello incidentale proposto, oltre che tempestivamente ex art. 343 c.p.c., nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., e sempre che esso sia stato notificato agli altri eventuali litisconsorti, diversi dall'appellante principale e non costituiti in giudizio.

    Art. 347 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 151

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14551/2026

    16 maggio 2026

    In tema di prova documentale nel processo civile, la decisione del giudice d'appello fondata sulla mancata produzione, in fase di gravame, di documenti ritualmente depositati nel giudizio di prime cure, senza verificarne l'effettiva presenza nel fascicolo di primo grado, oppure attivarsi per la loro acquisizione o ricostruzione, si pone in contrasto con il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - in base al quale il documento ritualmente prodotto spiega un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e che non può dipendere dalle vicende del fascicolo né dalle successive scelte difensive della parte - e con l'art. 115 c.p.c., per avere il giudice omesso di considerare prove ritualmente acquisite.

    Art. 347 c.p.c. · Art. 168 c.p.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 160 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 13440/2026

    9 maggio 2026

    (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato procedibile l'appello benché la prima iscrizione a ruolo fosse accompagnata dall'appello e dalla sentenza relativi ad altro giudizio e quella successiva corretta fosse tardiva).

    Art. 347 c.p.c. · Art. 165 c.p.c. · Art. 348 c.p.c. · Art. 137 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 11 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5302/2026

    9 marzo 2026

    In tema di deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) individua, ai fini della verifica della tempestività, il momento di perfezionamento del deposito, ma con efficacia anticipata meramente provvisoria, perché subordinata all'esito positivo delle PEC successive; qualora la cd. quarta PEC rechi esito negativo dei controlli automatici, comunicato con messaggio di "errore fatale" privo di ulteriori specificazioni ovvero con indicazioni mute e generiche (quale "codice esito: -1"), non vi è spazio per indagini sull'imputabilità dell'errore bloccante, gravando sul depositante soltanto, in via alternativa, l'onere di chiedere prontamente la rimessione in termini o di riattivare spontaneamente il deposito mediante nuovo invio, senza dover dimostrare natura od origine dell'errore né la sua non imputabilità a negligenza, spettando invece alla controparte allegare e provare eventuali contestazioni diverse da quelle poste a base del rifiuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato improcedibile l'appello ritenendo necessaria un'istanza di rimessione in termini e ascrivendo all'appellante la causa del mancato perfezionamento del deposito, nonostante la parte avesse effettuato un nuovo deposito, accettato dal sistema, tre giorni dopo).

    Art. 347 c.p.c. · Art. 16-bis Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 348 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 35 ↗

Tutte le 41 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 80/1966

    Parametro
    2 luglio 1966

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 117 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui vieta ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare, prima che sia avvenuta la loro registrazione, copie o estratti di sentenze il cui deposito in giudizio sia condizione essenziale per la procedibilità de…

    Art. 348 c.p.c. · Art. 347 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 26 novembre 2024. 5 parole tolte, 39 parole aggiunte.

tolto: La costituzione in appello avvieneaggiunto: L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini aggiunto: per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art347 · fonte del testo