Art. 181 c.p.c. — Mancata comparizione delle parti

[1]((Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.))

[2]Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

Testo vigente dal 25 giugno 2008

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 181 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 33 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 519/2002

    Questione infondata
    4 dicembre 2002

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che, se nessuna delle parti compare all’udienza, il giudice fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo. È stato, infatti, già affermato – nelle ordinanze n. 32 del 2001 e n. 137 del 2002 – che il legislatore, anche dopo l’introduzione in Costituzione del nuovo testo dell’art. 111, continua a disporre di un’ampia discrezionalità in materia processuale e che la durata dei processi deve essere, appunto, “ragionevole” in considerazione delle diverse tutele costituzionali in materia (ordinanze n. 204 e n. 309 del 2001). È stato, peraltro, altresì, ripetutamente affermato che doglianze, quali quelle prospettate, che si appuntano su inconvenienti che concernono aspetti organizzativi della giustizia, non toccano profili di legittimità costituzionale (ordinanze n. 7/1997; n. 32 e n. 408/2001).

    Art. 307 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 181 c.p.c. · Art. 309 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 137/2002

    Questione infondata
    24 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 181 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 354 in riferimento all’art. 111 Cost. in quanto, l’introduzione in Costituzione della disposizione testé citata, non produce modifiche all’orientamento di questa Corte sul punto della ragionevole durata del processo, dal momento che la maggiore celerità possibile, deve tendere ad una durata degli stessi che sia ragionevole in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, primo tra tutti il diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. - Cfr. ordinanza n. 32/2001.

    Art. 181 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 1 Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 104/2000

    Questione infondata
    18 aprile 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione - in quanto medesima questione è stata già più volte dichiarata manifestamente infondata - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo comma e 309 del codice di procedura civile, deununziati nella parte in cui prevedono il rinvio della causa ad udienza successiva, anziché l'immediata cancellazione dal ruolo, in caso di mancata comparizione delle parti costituite all'udienza. - V. ordinanze nn. 256/1998, 266/1997, 107/1997 e 7/1997.

    Art. 181 c.p.c. · Art. 309 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2008

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1995 al 25 giugno 2008. 16 parole tolte, 17 parole aggiunte.

Se nessuna delle parti tolto: comparisce nella aggiunto: compare alla prima udienza, il giudice fissa tolto: una udienza aggiunto: un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti tolto: comparisce aggiunto: compare alla nuova udienza, il giudicetolto: , con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo aggiunto: ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art181 · fonte del testo