Art. 20 — Ordinanze d'estinzione e mancata comparizione all'udienza

Il testo dell'art. 308 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 secondo e terzo comma". Il testo dell'art. 309 e' sostituito dal seguente: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".

Testo vigente dal 20 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483~art20 · fonte del testo