L'articolo 269 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 269 - Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'. - La paternita' e la maternita' naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso. La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo. La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' naturale".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art113 · fonte del testo