Art. 243-bis c.c. — Disconoscimento di paternità

[1]L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

[2]Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

[3]La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 243-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art243bis · fonte del testo