Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

  • a)«imprese»: le imprese pubbliche e private situate in Italia, che esercitino una attivita' economica, anche non a fine di lucro;
  • b)«datore di lavoro»: la persona, fisica o giuridica, che esercita un'attivita' economica organizzata in forma di impresa, anche non a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro;
  • c)«lavoratore»: chiunque si obblighi mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;
  • d)«rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonche' degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modificazioni, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
  • e)«informazione»: ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all'esame di questioni attinenti alla attivita' di impresa;
  • f)«consultazione»: ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attivita' di impresa;
  • g)«contratto collettivo»: il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Testo vigente dal 21 marzo 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;25~art2 · fonte del testo