Art. 2481-bis c.c. — Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti

[1]In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

[2]La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalita' ed i termini entro i quali puo' essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale puo' essere sottoscritto. La decisione puo' anche consentire, disciplinandone le modalita', che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o piu' soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

[3]Se l'aumento di capitale non e' integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale e' aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

[4]Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla societa' almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464.

[5]Se l'aumento di capitale e' sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

[6]Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale e' stato eseguito.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2481-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23365/2026

    16 luglio 2026

    In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale sociale di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2481-bis c.c. non presuppone l'effettivo versamento della quota minima del capitale sottoscritto, in quanto l'operazione ha natura consensuale e l'iscrizione è volta a rendere opponibile ai terzi il nuovo ammontare del capitale sociale; ne consegue che non integra illecito disciplinare la richiesta di iscrizione fondata sulla dichiarazione degli amministratori circa l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento, ancorché l'atto non contenga menzione dell'effettivo versamento dei conferimenti.

    Art. 2481-bis c.c. · Art. 2464 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 62

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2481bis · fonte del testo