Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Notariato

Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai

Sottovoce della voce 112 nella classificazione del Massimario

22 massime, da pronunce dal 15 aprile 2025 al 16 luglio 2026

Massime della Corte di cassazione

22 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23366/2026

    Redazione degli atti mediante collegamento audiovisivo senza garantire la presenza fisica nello studio del notaio - Illecito disciplinare ai sensi dell’art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913 (legge notarile) - Sussistenza - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Esimente - Esclusione - Fondamento.

    Il notaio che procede alla redazione degli atti mediante collegamento audiovisivo senza garantire la presenza fisica delle parti nello studio, delegando ai collaboratori l'acquisizione delle firme dei contraenti, incorre nell'illecito disciplinare previsto dall'art. 147 della legge notarile e declinato dalle norme deontologiche, senza potersi riconoscere rilievo esimente al contesto pandemico da COVID-19, in quanto le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica non hanno contemplato deroghe ai doveri imposti dalla legge notarile, essendo la tutela della salute affidata alle specifiche misure cautelative individuate dalla normativa emergenziale.

    Rv. 678946-01Rassegna di luglio 2026, p. 62Art. 32 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22400/2026

    Nei procedimenti disciplinari a carico dei notai, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal titolare dell'azione disciplinare, sia perché l'art. 158-bis della l. n. 89 del 2013, nel testo applicabile ratione temporis, richiama la disciplina dettata per i procedimenti in camera di consiglio dal c.p.c., per i quali non si è mai dubitato dell'ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive, sia perché la legge non stabilisce alcuna limitazione per la parte pubblica, ed anzi il riconoscimento alla stessa della precisata facoltà comporta la piena uguaglianza delle parti nei poteri di impugnazione, essendo, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata sul presupposto che il sistema sia irrazionalmente sbilanciato a favore della parte pubblica, se si ritenga a questa consentita la proposizione di reclamo incidentale tardivo.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 679152-01Rassegna di giugno 2026, p. 115Art. 26 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 737 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22400/2026

    Illecito disciplinare - Prescrizione - Operatività - Interruzione - Analogia con procedimento penale - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità anche d'ufficio ed in sede di legittimità - Fattispecie.

    Processo disciplinare

    In tema di illecito disciplinare notarile, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 146 della l. n. 89 del 1913 non è soggetta, in via analogica, al regime interruttivo della prescrizione del reato, cosicché il procedimento disciplinare e le relative pronunce non ne interrompono il decorso, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge; ne deriva che l'intervenuta prescrizione dell'illecito determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed è rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso principale e, pronunciando su quello incidentale, ha dichiarato estinta per prescrizione l'infrazione di spersonalizzazione della prestazione contestata al notaio, considerato che la richiesta di apertura del procedimento disciplinare era stata l'unico atto interruttivo del termine prescrizionale).

    Rv. 679152-02Rassegna di giugno 2026, p. 115Art. 160 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22089/2026

    Art. 2465 c.c. - Perizia di stima non giurata - Nullità del conferimento e del verbale di assemblea straordinaria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di responsabilità disciplinare notarile.

    La perizia di stima non giurata ex art. 2465 c.c. integra un vizio del procedimento di formazione del capitale sociale, ma non determina, di per sé, la nullità dell'atto di conferimento, né del verbale di assemblea straordinaria che la recepisce, in assenza di un'espressa previsione normativa o di una nullità strutturale dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità disciplinare del notaio perché la perizia di stima dei beni aziendali oggetto di conferimento, redatta ai sensi dell'art. 2645 c.c., non era stata considerata giurata per la nullità del relativo verbale di asseverazione, in quanto sottoscritto dal solo notaio e non dal perito).

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 679126-01Rassegna di giugno 2026, p. 110Art. 2465 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22093/2026

    Ricezione di atti nulli - Divieto - Sussistenza - Condizioni - Nullità inequivoca - Necessità - Fattispecie in tema di atto costitutivo di s.r.l.s. contenente clausole diverse da quelle del modello ministeriale.

    Il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, in tal senso dovendosi intendere l'avverbio "espressamente" di cui all'art. 28 l. n. 89 del 1913, cosicché tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, sebbene la sanzione della nullità derivi solo dalla disposizione generale dell'art. 1418, comma 1, c.c., purché sia frutto di un consolidato orientamento giurisprudenziale o dottrinale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità disciplinare del notaio, in relazione all'inserimento, in un atto di costituzione di s.r.l.s., di una clausola non contemplata dal modello standard ministeriale, la cui nullità era stata affermata sulla base di una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e di uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, senza che si fossero ancora formati, o fossero già stati emanati, univoci orientamenti dottrinali e precedenti giurisprudenziali di legittimità).

    Rv. 679127-01Rassegna di giugno 2026, p. 111Art. 1418 c.c. · Art. 2463-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22095/2026

    Sanzioni disciplinari dei notai - Natura - Applicazione di sanzione penale per i medesimi fatti - Violazione del principio del “ne bis in idem” secondo i criteri della CEDU - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della CEDU in relazione al principio del ne bis in idem, secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza d'appello e ribadito il principio de quo con riguardo ad un notaio che, nella qualità di consigliere comunale, aveva realizzato condotte illecite ex art. 319- quater c.p., accertate in via definitiva in sede penale e poste a fondamento della sanzione disciplinare della destituzione, adottata dalla competente Commissione Regionale di Disciplina e poi confermata dalla corte territoriale).

    Classificata anche sotto: Professionisti

    Rv. 679128-01Rassegna di giugno 2026, p. 111Art. 319-quater c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22097/2026

    Processo disciplinare

    Art. 103 r.d. n. 1326 del 1914 - Deliberazione di avvio del procedimento disciplinare - Presenza di conflitto di interessi - Effetti - Invalidità dell'atto e invalidità derivata a carico della successiva decisione disciplinare - Valutazione dell'autorità giudiziaria ordinaria - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di ordinamento notarile, l'art. 103 del r.d. n. 1326 del 1914, nel prevedere che non possano partecipare né assistere alle deliberazioni di avvio di un procedimento disciplinare i componenti del Collegio o del Consiglio notarile che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, sancisce l'invalidità dell'atto adottato in violazione di tale disposizione, che inficia anche la successiva decisione adottata dall'organo disciplinare notarile, cosicché l'autorità giudiziaria può valutare l'effettiva conformità alla norma della deliberazione con cui è stata promossa l'azione disciplinare, in quanto essa costituisce un presupposto di legittimità di tale azione, il cui vaglio resta riservato al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia con cui era stata ravvisata la sussistenza di un conflitto d'interessi a carico al Presidente del Consiglio Notarile, il quale aveva concorso a deliberare l'apertura del procedimento disciplinare in danno di una notaia che aveva "corretto" atti da lui formati e rogati, in quanto, attraverso l'attività realizzata dall'incolpata, si configurava una critica, quanto meno implicita, all'operato del Presidente, potenziale destinatario anche di richieste risarcitorie dei clienti che avevano partecipato agli atti viziati, ove l'errore fosse risultato a lui imputabile).

    Rv. 679166-01Rassegna di giugno 2026, p. 112Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21985/2026

    Art. 59- bis l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile) - Attestazione della presenza di documenti ancora non formati alla data dell'atto - Rettifica unilaterale da parte del notaio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    L'attestazione del notaio circa l'allegazione all'atto di documenti non ancora formati alla data del rogito non è suscettibile di rettifica unilaterale ai sensi dell'art. 59-bis l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile), giacché tale rimedio è limitato alla correzione di errori od omissioni materiali, oggettivamente accertabili e non recanti incertezza sul contenuto sostanziale dell'atto o sul processo di formazione delle volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, adita in sede di reclamo avverso sanzione disciplinare, aveva escluso l'ammissibilità del procedimento con cui il notaio, dopo avere attestato l'allegazione dell'A.P.E. ad un atto di compravendita immobiliare, aveva successivamente rettificato tale atto ex art. 59- bis l. n. 89 del 1913, allegando una certificazione energetica formata dopo la stipulazione del rogito).

    Rv. 679124-01Rassegna di giugno 2026, p. 108Art. 6 ((Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia))Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21592/2026

    Processo disciplinare

    Notaio - Azione disciplinare - Decesso - Improcedibilità dell'azione disciplinare e del giudizio - Rilevabilità d'ufficio anche in grado di cassazione - Fondamento.

    Il decesso del notaio determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare avviata nei confronti dello stesso - che attiene a diritti soggettivi personalissimi e non è quindi trasmissibile - e conseguentemente l'improcedibilità del giudizio, rilevabile d'ufficio anche in grado di cassazione, per sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione, in quanto il venir meno dello status professionale che giustifica il procedimento disciplinare fa cessare l'interesse pubblico alla sanzione.

    Rv. 679323-01Rassegna di giugno 2026, p. 104Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7105/2026

    Processo disciplinare

    Co.re.di. - Collegio giudicante - Mancato adeguamento alle direttive sulle modalità di composizione - Partecipazione del notaio proveniente dal medesimo distretto del notaio sub iudice - Invalidità della decisione - Esclusione - Fondamento.

    In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, il mancato adeguamento alle direttive ex art. 151, l. n. 89 del 1913, come modificato dal d.lgs. n. 249 del 2006, sulle modalità di composizione del collegio giudicante della commissione amministrativa distrettuale di disciplina dei notai, non determina l'invalidità della decisione cui abbia concorso un notaio proveniente dal medesimo distretto del notaio sub iudice, le cui garanzie sono assicurate dagli istituti della ricusazione e dell'astensione e dalla organizzazione complessiva degli organi disciplinari.

    Rv. 677512-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 140 ↗Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 292/1986Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 100 c.p.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: ANDRIOLI Il redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986. Il direttore di cancelleria: VITALE

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 14, da gennaio 2025 a luglio 2026. Fonti e metodologia