Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23366/2026
Redazione degli atti mediante collegamento audiovisivo senza garantire la presenza fisica nello studio del notaio - Illecito disciplinare ai sensi dell’art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913 (legge notarile) - Sussistenza - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Esimente - Esclusione - Fondamento.
Il notaio che procede alla redazione degli atti mediante collegamento audiovisivo senza garantire la presenza fisica delle parti nello studio, delegando ai collaboratori l'acquisizione delle firme dei contraenti, incorre nell'illecito disciplinare previsto dall'art. 147 della legge notarile e declinato dalle norme deontologiche, senza potersi riconoscere rilievo esimente al contesto pandemico da COVID-19, in quanto le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica non hanno contemplato deroghe ai doveri imposti dalla legge notarile, essendo la tutela della salute affidata alle specifiche misure cautelative individuate dalla normativa emergenziale.
Rv. 678946-01Rassegna di luglio 2026, p. 62Art. 32 cost.Dove leggere la sentenza