Art. 41 — Contratti ultranovennali

I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 41, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18719/2026

    9 giugno 2026

    L'accordo volto a disciplinare gli interventi di migliorie al fondo affittato, incidendo su elementi essenziali del rapporto di affitto agrario già in essere, ha natura contrattuale configurandosi come patto modificativo del contratto, ai sensi dell'art. 1321 c.c., che soggiace ai limiti di opponibilità previsti dall'art. 2923 c.c., con particolare riguardo alla necessità della data certa anteriore al pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'opponibilità alla procedura esecutiva immobiliare della scrittura privata, priva di data certa anteriore al pignoramento, con la quale era stata pattuita l'esecuzione di interventi di miglioria con compensazione dei canoni dovuti).

    Art. 41 · Art. 2923 c.c. · Art. 560 c.p.c. · Art. 1321 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 136

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art41 · fonte del testo