Art. 2922 c.c. — Vizi della cosa. Lesione
[1]Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
[2]Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
[1]Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.
[2]Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 2922 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di vendita forzata, l'azione di ripetizione ex art. 2921 c.c., che presuppone che l'aggiudicatario perda il bene per effetto dell'esistenza del diritto di un terzo sullo stesso, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento venga meno per effetto dell'errore nel bando di vendita o nell'aggiudicazione, essendo volta a tutelare l'acquirente in sede esecutiva, a fronte dell'ingiustificato vantaggio dei creditori della procedura espropriativa.
Art. 2922 c.c. · Art. 1476 c.c. · Art. 1483 c.c. · Art. 2921 c.c.
Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2922 · fonte del testo
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