Art. 2922 c.c. — Vizi della cosa. Lesione

[1]Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.

[2]Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2922 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6964/2026

    23 marzo 2026

    In tema di vendita forzata, l'azione di ripetizione ex art. 2921 c.c., che presuppone che l'aggiudicatario perda il bene per effetto dell'esistenza del diritto di un terzo sullo stesso, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento venga meno per effetto dell'errore nel bando di vendita o nell'aggiudicazione, essendo volta a tutelare l'acquirente in sede esecutiva, a fronte dell'ingiustificato vantaggio dei creditori della procedura espropriativa.

    Art. 2922 c.c. · Art. 1476 c.c. · Art. 1483 c.c. · Art. 2921 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 138 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2922 · fonte del testo