Art. 1476 c.c. — Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

  • 1)quella di consegnare la cosa al compratore;
  • 2)quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;
  • 3)quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1476 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16623/2026

    27 maggio 2026

    L'azione ex art. 2932 c.c. esperita dal promissario acquirente, con richiesta di condanna alla cancellazione di ipoteca gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita, non è preclusa dall'ammissione del promittente venditore ad un concordato preventivo, in quanto le limitazioni poste da tale procedura concorsuale operano esclusivamente in sede esecutiva e non comportano il venir meno dell'obbligazione di trasferire l'immobile libero da iscrizioni pregiudizievoli, assunta con il contratto preliminare, cosicché, ove non sia possibile la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso del creditore, nel caso in cui l'attivo della procedura non presenti la capienza necessaria per soddisfare il medesimo, il promissario acquirente potrà chiedere la risoluzione del rapporto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., oltre che la garanzia per l'evizione.

    Art. 1476 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1483 c.c. · Art. 2932 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 117 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16258/2026

    25 maggio 2026

    In tema di compravendita immobiliare, qualora i dati catastali identificativi del bene alienato siano stati utilizzati, per mero errore materiale, anche in un diverso contratto concluso dal medesimo venditore con un terzo per individuare un differente immobile, non ricorre un'ipotesi di vendita di cosa altrui, bensì di inadempimento dell'obbligo di far acquistare al compratore la proprietà della cosa venduta ex art. 1476, n. 2), c.c., il quale impone all'alienante di astenersi non solo da successivi atti dispositivi incompatibili con il trasferimento, ma anche da qualsiasi condotta idonea a pregiudicarne l'effettività.

    Art. 1476 c.c. · Art. 1478 c.c. · Art. 1480 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 111 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15921/2026

    23 maggio 2026

    In tema di azione revocatoria ordinaria, è inammissibile la domanda riconvenzionale del terzo acquirente diretta ad ottenere la restituzione del prezzo della compravendita, oggetto dell'azione revocatoria, poiché l'accoglimento di quest'ultima non determina ex se un effetto reale di perdita del bene (evizione), né è possibile ottenere una sentenza condizionata ad un'eventuale futura azione esecutiva del creditore, attesa la mancanza di certezza e inequivocità dell'elemento condizionante alla luce dei variegati esiti dell'azione revocatoria ex art. 2902, comma 1, c.c. e la particolare tutela accordata, nell'art. 2902, comma 2, c.c., al terzo acquirente, che conserva, in ogni caso, le azioni personali nei confronti del venditore.

    Art. 1476 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2902 c.c. · Art. 2921 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 169 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6964/2026

    23 marzo 2026

    In tema di vendita forzata, l'azione di ripetizione ex art. 2921 c.c., che presuppone che l'aggiudicatario perda il bene per effetto dell'esistenza del diritto di un terzo sullo stesso, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento venga meno per effetto dell'errore nel bando di vendita o nell'aggiudicazione, essendo volta a tutelare l'acquirente in sede esecutiva, a fronte dell'ingiustificato vantaggio dei creditori della procedura espropriativa.

    Art. 1476 c.c. · Art. 1483 c.c. · Art. 2921 c.c. · Art. 2922 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 138 ↗

Tutte le 17 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1476 · fonte del testo