Art. 2923 c.c. — Locazioni

[1]Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede.

[2]Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.

[3]In ogni caso l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

[4]Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore e' anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

[5]Se nel contratto di locazione e' convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente puo' intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2923 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 19354/2026

    11 giugno 2026

    La sentenza che accerta, ex art. 2923, comma 3, c.c., la natura vile del canone di locazione di un bene pignorato e, con essa, l'inopponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente con effetto dalla data del suo acquisto, ha natura dichiarativa e il perdurante godimento dell'immobile da parte del conduttore costituisce occupazione sine titulo, che legittima l'acquirente ad agire per il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra il giusto canone (da valutare alla data del pignoramento) e quello vile per tutta la durata dell'occupazione, indipendentemente dall'epoca di proposizione della domanda, salvi gli effetti della prescrizione.

    Art. 2923 c.c. · Art. 2912 c.c. · Art. 2043 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 147

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18719/2026

    9 giugno 2026

    L'accordo volto a disciplinare gli interventi di migliorie al fondo affittato, incidendo su elementi essenziali del rapporto di affitto agrario già in essere, ha natura contrattuale configurandosi come patto modificativo del contratto, ai sensi dell'art. 1321 c.c., che soggiace ai limiti di opponibilità previsti dall'art. 2923 c.c., con particolare riguardo alla necessità della data certa anteriore al pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'opponibilità alla procedura esecutiva immobiliare della scrittura privata, priva di data certa anteriore al pignoramento, con la quale era stata pattuita l'esecuzione di interventi di miglioria con compensazione dei canoni dovuti).

    Art. 2923 c.c. · Art. 41 Contratti agrari · Art. 560 c.p.c. · Art. 1321 c.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 136

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18725/2026

    9 giugno 2026

    L'azione ex art. 2923, comma 3, c.c. non ha natura costitutiva, non conducendo il suo esperimento vittorioso alla risoluzione del contratto di locazione, ma di accertamento negativo dell'opponibilità all'acquirente in executivis del contratto di godimento (nella specie, affitto agrario) stipulato "a canone vile" in data anteriore al pignoramento, ed è, pertanto, imprescrittibile.

    Art. 2923 c.c. · Art. 2908 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 560 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 137

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2923 · fonte del testo