Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalita', residenza, domicilio o sede.».

Testo vigente dal 25 novembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-04;186~art2 · fonte del testo