Art. viii
[1]Articolo VIII
[2]Tasse supplementari
[3]A titolo eccezionale, le Amministrazioni sono autorizzate ad oltrepassare i limiti superiori delle tasse supplementari di cui agli articoli 10 a 13 e 15 qualora cio' sia necessario per far corrispondere queste tasse con i. costi di gestione dei loro servizi. Tuttavia, in caso di rinvio al mittente (articolo 30, paragrafo 3, lettera b) o di rispedizione (articolo 32, paragrafo 6, lettera c), l'importo delle tasse percepite non puo' superare i tassi stabiliti nell'Intesa. Le Amministrazioni che desiderano applicare questa disposizione devono informarne l'Ufficio internazionale il prima possibile.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
