Art. viii

[1]Articolo VIII

[2]Tasse supplementari

[3]A titolo eccezionale, le Amministrazioni sono autorizzate ad oltrepassare i limiti superiori delle tasse supplementari di cui agli articoli 10 a 13 e 15 qualora cio' sia necessario per far corrispondere queste tasse con i. costi di gestione dei loro servizi. Tuttavia, in caso di rinvio al mittente (articolo 30, paragrafo 3, lettera b) o di rispedizione (articolo 32, paragrafo 6, lettera c), l'importo delle tasse percepite non puo' superare i tassi stabiliti nell'Intesa. Le Amministrazioni che desiderano applicare questa disposizione devono informarne l'Ufficio internazionale il prima possibile.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~protocollo-artviii · fonte del testo