Art. vii

[1]Articolo VII

[2]Tariffe speciali

[3]1. Le Amministrazioni del Belgio della Francia e della Norvegia hanno facolta' di riscuotere per i pacchi aerei quote territoriali maggiori di quelle per i pacchi via terra.

[4]2. L'Amministrazione del Libano e' autorizzato a riscuotere per i colli fino ad 1 chilogrammo la tassa applicabile ai colli sopra 1 fino a 3 kg.

[5]3. L'Amministrazione del Panama (Rep.) e' autorizzata a riscuotere 0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi via terra trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~protocollo-artvii · fonte del testo