Art. vii
[1]Articolo VII
[2]Tariffe speciali
[3]1. Le Amministrazioni del Belgio della Francia e della Norvegia hanno facolta' di riscuotere per i pacchi aerei quote territoriali maggiori di quelle per i pacchi via terra.
[4]2. L'Amministrazione del Libano e' autorizzato a riscuotere per i colli fino ad 1 chilogrammo la tassa applicabile ai colli sopra 1 fino a 3 kg.
[5]3. L'Amministrazione del Panama (Rep.) e' autorizzata a riscuotere 0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi via terra trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
