Art. ix
[1]Articolo IX
[2]Trattamento dei pacchi erroneamente ammessi
[3]La Bielorussia, la Bulgaria (Rep.pop.), Cuba, la Rep. pop.dem. di Corea, l'Ucraina e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche si riservano il diritto di fornire informazioni sulle ragioni del sequestro di un pacco postale o di parte del suo contenuto solo entro i limiti delle informazioni comunicate dalle autorita' doganali ed in base alla loro legislazione interna.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
